Il Regolamento (CE) 183/2005 stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare. Gli stabilimenti sono soggetti a registrazione o a riconoscimento in base al tipo di attività svolta.
Impianti soggetti a registrazione Sono soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 art. 9, gli impianti che svolgono le seguenti attività: • agricoltori che coltivano prodotti destinabili all’ alimentazione zootecnica • rivenditori di prodotti agricoli e mangimi completi composti complementari, destinabili all’alimentazione zootecnica • impianti di essiccazione di granaglie per conto proprio o per conto terzi • impianti di stoccaggio di alimenti per animali destinati alla vendita o all’autoconsumo • impianti di macinazione e brillatura di granaglie destinate all’alimentazione animale (mulini) • impianti prodotti alimentari Ric./Reg. ai sensi dei regolamenti 853/04 e 852/04 che producono materie prime destinabili all’ alimentazione zootecnica • impianti che producono prodotti di origine minerale e chimico industriali (ex DM 13/11/85) • impianti di fabbricazione di additivi diversi da quelli compresi nell’all. IV, capo 1 del Regolamento (CE) 183/2005 • impianti fabbricazione di premiscele di additivi diversi da quelli compresi nell’all. IV, capo 2 del Regolamento 183/2005 • impianti fabbricazione mangimi commercio e autoconsumo contenenti additivi diversi da quelli compresi nell’all. IV, capo 3 • trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele, materie prime per mangimi, mangimi • commercio additivi e premiscele per mangimi contenenti additivi diversi da quelli compresi nell’all. IV, capo 1 e 2
Registrazione dello stabilimento L'operatore del settore dei mangimi richiede la Registrazione utilizzando il modello 3, unitamente all'autocertificazione di cui al modello 4 della modulistica allegando inoltre copia della carta d’identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante. L'istanza può essere presentata inviando la modulistica al Servizio Veterinario – Area C
Riconoscimento dello stabilimento Sono soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 art 10, gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività: • commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005 • fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005 • fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005 • trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE 852/2004) • trattamento oleochimico di acidi grassi • produzione di biodiesel • miscelazione di grassi L'operatore del settore dei mangimi richiede la Registrazione utilizzando il modello 2 oppure il modello 2bis, a seconda dell’attività svolta. L'istanza può essere presentata inviando la modulistica al Servizio Veterinario – Area C Per tali stabilimenti è prevista l’assegnazione, tramite decreto individuale, di un numero di riconoscimento alfanumerico previa ispezione in loco, effettuata dall'Autorità Sanitaria competente che dimostri che i requisiti previsti dall’allegato II del Regolamento siano soddisfatti.
Operatori che svolgono attività di intermediari Le imprese dei settori dei mangimi che svolgono esclusivamente l'attività di intermediari ma che non detengono i prodotti nei loro locali, unitamente all'istanza di cui al modello 3 e all'autocertificazione di cui al modello 4, devono allegare un’autocertificazione con cui dichiarano di non detenere il prodotto presso la sede dove svolgono l'attività commerciale e che i prodotti che intendono mettere in commercio soddisfano i requisiti previsti utilizzando il modello 5.