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Asl TO4 - Ciriè, Chivasso, Ivrea

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Alimentazione animale – Igiene dei mangimi

Descrizione
Il Regolamento (CE) 183/2005 stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare.
Gli stabilimenti sono soggetti a registrazione o a riconoscimento in base al tipo di attività svolta.

Impianti soggetti a registrazione
Sono soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 art. 9, gli impianti che svolgono le seguenti attività:
• agricoltori che coltivano prodotti destinabili all’ alimentazione zootecnica
• rivenditori di prodotti agricoli e mangimi completi composti complementari, destinabili all’alimentazione zootecnica
• impianti di essiccazione di granaglie per conto proprio o per conto terzi
• impianti di stoccaggio di alimenti per animali destinati alla vendita o all’autoconsumo
• impianti di macinazione e brillatura di granaglie destinate all’alimentazione animale (mulini)
• impianti prodotti alimentari Ric./Reg. ai sensi dei regolamenti 853/04 e 852/04 che producono materie prime destinabili all’ alimentazione zootecnica
• impianti che producono prodotti di origine minerale e chimico industriali (ex DM 13/11/85)
• impianti di fabbricazione di additivi diversi da quelli compresi nell’all. IV, capo 1 del Regolamento (CE) 183/2005
• impianti fabbricazione di premiscele di additivi diversi da quelli compresi nell’all. IV, capo 2 del Regolamento 183/2005
• impianti fabbricazione mangimi commercio e autoconsumo contenenti additivi diversi da quelli compresi nell’all. IV, capo 3
• trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele, materie prime per mangimi, mangimi
• commercio additivi e premiscele per mangimi contenenti additivi diversi da quelli compresi nell’all. IV, capo 1 e 2

Registrazione dello stabilimento
L'operatore del settore dei mangimi richiede la Registrazione utilizzando il modello 3, unitamente all'autocertificazione di cui al modello 4 della modulistica allegando inoltre copia della carta d’identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante.
L'istanza può essere presentata inviando la modulistica al Servizio Veterinario – Area C

Riconoscimento dello stabilimento
Sono soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 art 10, gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività:
• commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005
• fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005
• fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005
• trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE 852/2004)
• trattamento oleochimico di acidi grassi
• produzione di biodiesel
• miscelazione di grassi
L'operatore del settore dei mangimi richiede la Registrazione utilizzando il modello 2 oppure il modello 2bis, a seconda dell’attività svolta.
L'istanza può essere presentata inviando la modulistica al Servizio Veterinario – Area C
Per tali stabilimenti è prevista l’assegnazione, tramite decreto individuale, di un numero di riconoscimento alfanumerico previa ispezione in loco, effettuata dall'Autorità Sanitaria competente che dimostri che i requisiti previsti dall’allegato II del Regolamento siano soddisfatti.

Operatori che svolgono attività di intermediari
Le imprese dei settori dei mangimi che svolgono esclusivamente l'attività di intermediari ma che non detengono i prodotti nei loro locali, unitamente all'istanza di cui al modello 3 e all'autocertificazione di cui al modello 4, devono allegare un’autocertificazione con cui dichiarano di non detenere il prodotto presso la sede dove svolgono l'attività commerciale e che i prodotti che intendono mettere in commercio soddisfano i requisiti previsti utilizzando il modello 5.
Sedi
Cuorgnè
Servizio Veterinario Area C - Ivrea
Cuorgnè piazza Gino Viano "Bellandy" 1
Telefono: 0124 654186
Email: vetc.ivrea@aslto4.piemonte.it
Orario: Il lunedì e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
In orari diversi, previo appuntamento telefonico.
Lanzo Torinese
Servizio Veterinario Area C (Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche)
Lanzo Torinese via Bocciarelli 2
Telefono: 0123 301730
Email: vetc.lanzo@aslto4.piemonte.it
Orario: Il lunedì e il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
In orari diversi, previo appuntamento telefonico.
Settimo Torinese
Servizio Veterinario Area C (Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche)
Settimo Torinese via Regio Parco 64
Telefono: 011 8212370-371
Email: vetc.settimo@aslto4.piemonte.it
Orario: Il martedì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
In orari diversi, previo appuntamento telefonico.
Moduli / Documentazione
File da scaricare: Modulo 2bis istanza riconoscimento 183
File da scaricare: Modulo 3 istanza registrazione 183
File da scaricare: Modulo 4 autocertificazione requisiti
File da scaricare: Modulo 5 autocertificazione intermediari
Aggiornamento effettuato il:
14/12/2023


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Contatti

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Telefoni: 011 9176666 (Chivasso); 011 92171 (Ciriè); 0125 4141 (Ivrea)
Fax sede legale 011 9176322; pec direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it
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