Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 78/99 regola l'attivitą di solarium introducendo a carico dei gestori alcuni obblighi: la notifica di installazione delle apparecchiature per il trattamento della pelle munite di emettitori di raggi ultravioletti (art. 1); il registro delle apparecchiature contenente le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalitą di manutenzione e quelle di funzionamento (art. 2): la nota informativa per l'utilizzatore riportante le precauzioni d'uso prevista dalla norma CEI-N 60335-2-27 (art. 3.2); la scheda individuale che prevede i dati della seduta, il tipo e il modello di apparecchio utilizzato, la dose dell'esposizione in J/m2 e la dose dell'esposizione cumulativa (art. 3.3). In caso di utilizzo di apparecchio UV di tipo 4, il gestore deve richiedere all'utilizzatore un certificato medico che attesti l'assenza di controindicazione all'esposizione di raggi UV. La finalitą dell'introduzione di questi obblighi č il censimento delle apparecchiature per il trattamento della pelle sul territorio e la conseguente vigilanza per tutelare la salute degli utilizzatori delle apparecchiature stesse.
Destinatari
Gestori dell'attivitą di solarium
Documenti da presentare
Modulistica compilata e inviata al SUAP territorialmente competente prima dell'attivazione dell'apparecchiatura.