Unitą produttive (riconoscimento Regolamento CE 853 del 2004)
Descrizione
OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO Il Regolamento CE/853/2004 pone l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di richiedere all'autoritą competente il riconoscimento dei propri stabilimenti qualora: trattino prodotti di origine animale, per i quali siano previsti requisiti specifici descritti nell'Allegato III del Regolamento stesso; sia imposto da norme introdotte dalla legislazione nazionale; sia adottato a seguito di una decisione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
ESCLUSIONE DALLOBBLIGO DI RICONOSCIMENTO: a) la produzione primaria; b) le operazioni di trasporto; c) il magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono un condizionamento termico; d) il magazzinaggio di prodotti di origine animale imballati/confezionati che richiedono un condizionamento termico, ma che non vengono commercializzati verso Paesi della U.E. o esportati verso Paesi Terzi; e) le attivitą di vendita al dettaglio.
Destinatari
Operatori del Settore Alimentare che trattino prodotti di origine animale con obbligo di riconoscimento
Documenti da presentare
Il responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario, che agisce da tramite per la Regione Piemonte, la domanda di riconoscimento, redatta secondo la modulistica prevista dalla Determinazione della Regione Piemonte n° 715 del 4.11.2008 e corredata dalla documentazione elencata nella stessa.
A seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il Servizio veterinario 1. verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata; 2. effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto 3. in caso di esito favorevole, trasmette alla Direzione Sanitą Welfare - Settore Prevenzione, Sanitą Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l'istanza in originale con gli allegati ed il parere favorevole.
Successivamente al rilascio del numero di riconoscimento condizionato da parte del Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale regionale, il Servizio veterinario competente: 1. effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attivitą, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento; 2. successivamente all'esito favorevole del sopralluogo, trasmette al Direzione Sanitą Welfare - Settore Prevenzione, Sanitą Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare il parere al rilascio del riconoscimento definitivo, conforme alla modulistica prevista dalla Determinazione della Regione Piemonte n° 715 del 4.11.2008; 3. ricevuto il provvedimento di riconoscimento definitivo, provvede alla notifica all'interessato e trattiene in archivio la copia conforme all'originale (senza restituire alla Regione la copia notificata). Il procedimento amministrativo affidato all'ASL, a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sino alla comunicazione all'impresa del riconoscimento definitivo di idoneitą, deve concludersi, di norma, entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti.
Le imprese del settore alimentare che trattano (producono, lavorano, confezionano, depositano) alimenti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e derivati trasformati, molluschi bivalvi vivi) devono presentare istanza alla S.C. Igiene alimenti di origine animale
Le imprese del settore alimentare che trattano (producono, lavorano, confezionano, depositano) alimenti di origine animale (latte e prodotti a base di latte, gelatina e collagene) devono presentare istanza alla S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche