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Esenzioni per farmaci

Esenzione totale e parziale dal pagamento della quota fissa sui farmaci in fascia A
(quelli a carico del Servizio Sanitario Nazionale)

Cosa è la quota fissa sui farmaci

Dal 4 aprile 2002 nella Regione Piemonte è previsto il pagamento da parte degli assistiti della quota fissa sui farmaci di 2 € per ogni pezzo di farmaco prescritto, fino a un massimo di 4 € per ricetta.

Dal 1° luglio 2005 la Regione Piemonte ha abolito la quota fissa per i farmaci generici e le specialità medicinali non più coperte da brevetto.

Dal 1° gennaio 2006 la Regione Piemonte ha stabilito che in caso di temporanea carenza nel normale ciclo distributivo regionale dei medicinali non coperti da brevetto, il farmacista provvede a consegnare all'assistito il farmaco al momento disponibile, a prezzo immediatamente superiore a quello di rimborso, senza che l'assistito corrisponda la differenza rispetto al prezzo di riferimento.

Cittadini esenti dal pagamento della quota fissa sui farmaci

La Regione Piemonte, con Deliberazione di Giunta Regionale n.51-7754 del 10/12/2007, ha rideterminato le categorie di esenti dal pagamento del ticket regionale sui farmaci.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, hanno diritto alla suddetta esenzione tutti i soggetti residenti in Piemonte che appartengano a nuclei familiari il cui reddito complessivo, riferito all’anno precedente, sia inferiore a € 36.151,68 lordi (v. nota). Questi attestati di esenzione, codificati come E11, avranno validità fino al 30 aprile 2012.

Gli attestati E11 già rilasciati in passato ai cittadini ultrasessantacinquenni sono prorogati d’ufficio – senza necessità di rinnovo – fino al 30 aprile 2012.

Sono invece stati soppressi gli attestati E 22 precedentemente rilasciati ai cittadini disoccupati, iscritti nelle liste di mobilità e in cassa integrazione straordinaria in quanto tali categorie di assistiti potranno usufruire della nuova esenzione E11 per reddito, rilasciata indipendentemente dall’età del dichiarante. Le esenzioni E22 già rilasciate avranno comunque validità fino alla data di scadenza indicata nell’attestato.

Nota

Per nucleo familiare si intende quello individuato ai fini fiscali (dichiarante + familiari a carico + coniuge non legalmente ed effettivamente separato) e non anagrafici. Per familiari a carico si intendono i familiari per i quali all’interessato spettino le detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili).

Rilascio dell'attestato di esenzione

I cittadini aventi diritto all'esenzione possono in qualunque momento ottenere l'esenzione presentando un modulo, da compilarsi in autocertificazione, agli sportelli della propria Asl di appartenenza.

Il modulo può essere richiesto all'Asl oppure può essere scaricato il modulo regionale che può essere utilizzato presso tutti gli sportelli delle Aziende sanitarie del Piemonte.

Sono inoltre esenti dal pagamento della quota fissa sui farmaci

  1. i cittadini residenti nella Regione Piemonte in possesso dei seguenti codici di esenzione: C 01 - C 02 - C 03 - C 04 - C 05 - C 06 - G 01 - G 02 - L 01 - L 02 - L 03 - L 04 - N 01 - S 01 - S 02 - S 03 - V 01 - V01.2.
    Il medico prescrittore deve apporre il codice di esenzione sulla ricetta, nello spazio riservato alle esenzioni;
  2. le prescrizioni di farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore severo, di cui alla legge n. 12/2001, per i quali è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di 30 giorni;
  3. i cittadini indigenti dotati di tesserino rilasciato dal Comune di residenza, la cui quota fissa è a carico del Comune stesso.
    Il medico prescrittore deve apporre il numero del tesserino preceduto dalla lettera "I" sulla ricetta, nello spazio riservato alle esenzioni.

È prevista la riduzione della quota fissa nei seguenti casi

  • I medicinali pluriprescrivibili, di cui all'articolo 9 della legge n. 405/2001 (antibiotici in confezione monodose; medicinali a base di interferone per soggetti affetti da epatite cronica; medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi), che sono soggetti alla quota fissa di 1 Euro a pezzo fino a un massimo di 4 Euro per ricetta.
  • Gli assistiti cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione per malattie croniche e invalidanti, ai sensi del Decreto Ministeriale 28 maggio 1999 n. 329 e successive integrazioni, pagano 1 Euro per ogni pezzo prescritto, fino a un massimo di 3 Euro per ricetta, per i farmaci correlati alla propria patologia e dei quali è consentita la pluriprescrizione fino a un massimo di tre pezzi per ricetta.
    Se l'assistito è in possesso di più codici di esenzione per patologia, il medico può utilizzare un solo codice per ogni prescrizione. Non è ammessa la prescrizione contestuale di farmaci destinati a due o più patologie.
    Per tutti gli assistiti la prescrivibilità è comunque regolamentata dalle note limitative pubblicate dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).
  • Gli assistiti cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione per malattie rare (ai sensi del Decreto Ministeriale 18 maggio 2001 n. 279 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 38-15326 del 12 aprile 2005) pagano 1 Euro (nelle farmacie private) per ogni pezzo prescritto, fino a un massimo di 3 Euro per ricetta, per i farmaci correlati alla propria patologia e dei quali è consentita la pluriprescrizione fino a un massimo di tre pezzi per ricetta.

Particolarità sulle prescrizioni di ossigeno

  • Ossigeno gassoso: quota fissa di 2 Euro per ricetta, a eccezione delle categorie esenti.

Esenzione dal pagamento dei farmaci in fascia C (quelli a carico del cittadino)

Sono esenti dal pagamento dei farmaci in fascia C

  • i pensionati di guerra (codici di esenzione G 01 e G 02) titolari di pensione diretta vitalizia, qualora il medico di famiglia attesti la comprovata utilità terapeutica per l'assistito (riportando sulla ricetta la dicitura "Legge 203/2000");
  • i soggetti ai quali è stato riconosciuto il diritto all'esenzione per malattie rare, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 maggio 2001 n. 279 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 38-15326 del 12 aprile 2005;
  • le vittime del terrorismo di cui all'articolo 4 della Legge 206/2004 che hanno subito per atti di terrorismo un'invalidità permanente pari o superiore all'80% (codice di esenzione V 01.2), purché il medico di famiglia ne attesti la necessità. Questa esenzione riguarda esclusivamente le vittime e non i loro familiari.


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