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Esenzioni per reddito (esami e visite specialistici)

Cittadini esenti

Sono esenti dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche:

  • Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (Codice E01). Il minore al compimento del sesto anno di età non potrà più usufruire di tale esenzione
  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e aumentato di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E02).
  • Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (Codice E03)
  • Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e aumentato di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E04)

Note

  1. Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.
  2. Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione.
    Non può essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un'attività lavorativa, conservi l'iscrizione al centro per l'impiego per non aver superato nel corso dell'anno un determinato limite di reddito.
  3. Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).
  4. Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
  5. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito riferito all'anno precedente.

Modalità per usufruire dell’esenzione per reddito

In Piemonte, per usufruire dell’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite specialistiche e sugli esami diagnostici, non è necessario autocertificare di volta in volta il possesso dei requisiti, ma, secondo quanto previsto da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il codice di esenzione è riportato sull’impegnativa direttamente dal medico che prescrive la prestazione su richiesta dell'assistito. In assenza del codice di esenzione sulla ricetta il cittadino è tenuto al pagamento del ticket.

Cittadini esenti per età e reddito e loro familiari a carico (Codici E01 – E03 – E04)

Il riconoscimento del diritto all’esenzione è rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall’Agenzia delle entrate alla Regione, alle Asl e ai medici di famiglia, che è aggiornato il 1° aprile di ogni anno. Gli assistiti presenti in questo elenco non si devono recare agli sportelli dell’ASL per il rilascio dell’esenzione.

Soltanto i cittadini che non presentano la dichiarazione dei redditi e che, quindi, non sono iscritti nell’elenco fornito dall’Agenzia delle entrate devono autocertificare di essere in possesso dei requisiti.
Per quanto riguarda il codice di esenzione E01, l’autocertificazione deve essere resa agli sportelli distrettuali dell’ASL (preferibilmente tramite e-mail) oppure online attraverso il portale regionale Tu Salute Piemonte.
L’ultima proroga della Regione Piemonte ha previsto di fissare:

  • al 31 marzo 2025 la validità delle esenzioni certificate dall'Agenzia delle Entrate
  • al 30 novembre 2024 la validità delle esenzioni autocertificate dai cittadini.

Cittadini esenti per condizione di disoccupazione e reddito e loro familiari a carico (Codice E02)

La condizione di disoccupazione (secondo i criteri sopra riportati) e il reddito devono essere autocertificati ogni anno. L’autocertificazione deve essere resa agli sportelli distrettuali dell’ASL (preferibilmente tramite e-mail) oppure online attraverso il portale regionale Tu Salute Piemonte.

Attenzione

Si precisa che, in caso di eventuale perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione, l’assistito è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ASL per la chiusura dell’esenzione, a non avvalersi più di tale diritto e, pertanto, a non utilizzare più il certificato di esenzione per reddito.
Si ricorda che eventuali abusi di utilizzo del certificato di esenzione, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, comportano responsabilità amministrative e penali e il recupero dei ticket dovuti e non versati.



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Contatti

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