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Sono esenti dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche:
In Piemonte, per usufruire dell’esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite specialistiche e sugli esami diagnostici, non è necessario autocertificare di volta in volta il possesso dei requisiti, ma, secondo quanto previsto da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il codice di esenzione è riportato sull’impegnativa direttamente dal medico che prescrive la prestazione.
Il riconoscimento del diritto all’esenzione è rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall’Agenzia delle entrate alla Regione, alle Asl e ai medici di famiglia e aggiornato il 1° aprile di ogni anno.
Per il 2011, al fine di evitare disagi ai cittadini, la Regione Piemonte ha deciso di provvedere a livello centrale a produrre e a inviare via posta a tutti gli assistiti inseriti nell’elenco ministeriale – 673 mila persone – il certificato di esenzione da esibire al medico prescrittore, valido fino al 31 marzo 2012.
La Regione Piemonte ha poi prorogato al 31 marzo 2013 la validità di tutti i certificati di esenzione E01, E03 ed E04 già emessi, per evitare disagi agli utenti. Si sottolinea, comunque, che è responsabilità dei cittadini utilizzare correttamente l'esenzione per reddito e comunicare immediatamente alla propria ASL eventuali variazioni delle proprie condizioni economiche per la cessazione del diritto all'esenzione stessa. L'eventuale abuso di utilizzo del certificato di esenzione in carenza dei requisiti previsti dalla legge comporta responsabilità penale ai sensi dell'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
In caso di mancato ricevimento, chi ritenga di aver diritto all’esenzione per reddito può recarsi all’Asl (vedi, per l'Asl TO4, le sedi riportate nella sezione dedicata ai servizi dell'Asl, alla voce "Visite ed esami specialistici"). L’Asl emetterà un certificato provvisorio sulla base di un’autocertificazione, cui seguiranno i relativi controlli sulla veridicità della condizione dichiarata.
La condizione di disoccupazione e il reddito devono essere autocertificati presso i competenti uffici dell’Asl (vedi, per l'Asl TO4, le sedi riportate nella sezione dedicata ai servizi dell'Asl, alla voce "Visite ed esami specialistici"). L’Asl emetterà un apposito certificato di esenzione.
Dal 1° agosto 2011, senza certificato, non è più possibile usufruire dell’esenzione. Nulla è invece stato cambiato sul fronte degli aventi diritto all’esenzione, che restano gli appartenenti alle categorie sopra indicate.
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