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Solarium

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 78/99 regola l'attività di solarium introducendo a carico dei gestori alcuni obblighi:

A chi è rivolto

Gestori dell'attività di solarium

Descrizione

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 78/99 regola l'attività di solarium introducendo a carico dei gestori alcuni obblighi:
• la notifica di installazione delle apparecchiature per il trattamento della pelle munite di emettitori di raggi ultravioletti (art. 1);
• il registro delle apparecchiature contenente le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, le modalità di manutenzione e quelle di funzionamento (art. 2):
• la nota informativa per l'utilizzatore riportante le precauzioni d'uso prevista dalla norma CEI-N 60335-2-27 (art. 3.2);
• la scheda individuale che prevede i dati della seduta, il tipo e il modello di apparecchio utilizzato, la dose dell'esposizione in J/m2 e la dose dell'esposizione cumulativa (art. 3.3). In caso di utilizzo di apparecchio UV di tipo 4, il gestore deve richiedere all'utilizzatore un certificato medico che attesti l'assenza di controindicazione all'esposizione di raggi UV.
La finalità dell'introduzione di questi obblighi è il censimento delle apparecchiature per il trattamento della pelle sul territorio e la conseguente vigilanza per tutelare la salute degli utilizzatori delle apparecchiature stesse.

Cosa serve

Modulistica compilata e inviata al SUAP territorialmente competente prima dell'attivazione dell'apparecchiatura.

Quanto costa

Gratuito

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