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Abolito l'obbligo di vidimazione del registro infortuni
Data di pubblicazione: 01/04/2015
L'articolo 50 (Abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni) della Legge Regionale 11 marzo 2015, numero 3, "Disposizioni regionali in materia di semplificazione", pubblicata in data 12 marzo 2015 nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e immediatamente esecutiva, stabilisce che:
1. Il registro infortuni, di cui al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, non č soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 2. L'abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla sua tenuta.