Dal febbraio scorso è in vigore il Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n.° 29, che dispone il sistema sanzionatorio in materia di anagrafe equidi ed identificazione degli stessi. Ogni detentore di equidi deve prestare massima attenzione a quanto prevede la norma di cui sopra in quanto le sanzioni amministrative, salvo che il fatto costituisca reato, sono sicuramente di notevole entità. Ogni equide deve essere identificato ed in possesso del documento di identificazione e sanità (c.d. “passaporto”), deve essere registrato nella Banca dati nazionale degli equidi e qualsiasi movimentazione ed evento (acquisto, nascita, vendita o morte) devono essere riportati sul registro di carico e scarico aziendale oltre che comunicato alle Associazioni che gestiscono la Banca dati. Quanto la normativa prevede per chi è in possesso di equidi (che peraltro recepisce Direttive CE) potrebbe apparire, ad una prima lettura, solo una mera applicazione di regole. In realtà le finalità del legislatore sono quelle di tutelare la sanità pubblica ed il patrimonio zootecnico nazionale. Alcune malattie degli equidi (come la Anemia infettiva) spesso hanno origine da animali non identificati, senza controlli sanitari e senza una storia documentata dei loro spostamenti; lo stesso discorso si potrebbe fare per quei puledri nati senza alcun controllo sanitario ed identificativo dello stallone, che rimane spesso “sconosciuto” non favorendo il miglioramento genetico della specie. La banca dati nazionale fornisce in tempo reale l’entità del patrimonio nazionale degli equidi ed una anagrafe dei nominativi dei proprietari /detentori di animali e delle scuderie presenti sul territorio italiano . Non sono solo dati statistici ma utili informazioni in caso di interventi sanitari, da parte dei medici veterinari delle AASSLL, conseguenti a focolai di malattie infettive. Non appare affatto secondario il vantaggio di poter disporre di dati utili per la prescritta vigilanza veterinaria sul rispetto del benessere animale.