Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e aventi carattere di urgenza, indifferibilità e programmabilità, di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi sui beni immobili a qualsiasi titolo gestiti dall’A.S.L. TO4 (C.U.P. E29G13000770002 – C.I.G. 5575799EE1) (contratto di lavori sottosoglia comunitaria)
Domanda: "Per l'avvenuto sopralluogo è sufficiente una autodichiarazione nostra o viene rilasciato un attestato da un Vostro funzionario?"
Risposta: "Per quanto riguarda il sopralluogo, non è prevista la certificazione della presa visione dei luoghi. La Vs Ditta, come previsto al punto 10.1, lettera n) del disciplinare di gara e alla lettera n) del MOD. A, è tenuta autonomamente a recarsi nei luoghi interessati dai lavori. Nel caso la Vs Ditta intendesse effettuare il sopralluogo congiuntamente ad un operatore di questa Azienda dovrà inviare specifica richiesta ai riferimenti indicati nel disciplinare di gara." Domanda: "Il SIM è a totale carico dell’impresa aggiudicataria o le verrà corrisposto un compenso per la sua realizzazione, essendoci diversi costi per la realizzazione di un sistema che sia funzionale a partire da: 1. costo realizzazione software e formazione Vs. personale, 2. inserimento e codifica dati Vs. immobili, 3. fornitura di apparecchiature informatiche (tablet e pc) in uso al Vs. personale, 4. costo assistenza informatica per problematiche di gestione."
Risposta: "L’operazione di cui al punto 2 è compresa nell'Elenco Prezzi Integrativi alla Sezione V “Opere di Manutenzione:Edili e generali"; le attività di cui ai punti 1-3-4 rientrano nell'offerta tecnica che il concorrente deve presentare in sede di gara e per la quale verrà valutato come previsto dal disciplinare di gara." Domanda: "La categoria OS 3 - classifica III può essere sostituita dalla categoria OG 11 - classifica III?"
Risposta: "Quanto prospettato dalla Vs Ditta è ammissibile ai sensi dell’art. 79, comma 16, D.P.R. n. 207/2010, a condizione che la qualificazione in categoria OG 11 classifica III sia stata conseguita ai sensi di tale disposizione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163." Domanda: "E’ previsto il sopralluogo obbligatorio?"
Risposta: "Per quanto riguarda il sopralluogo, non è prevista la certificazione della presa visione dei luoghi. La Vs Ditta, come previsto al punto 10.1, lettera n) del disciplinare di gara e alla lettera n) del MOD. A, è tenuta autonomamente a recarsi nei luoghi interessati dai lavori. Nel caso la Vs Ditta intendesse effettuare il sopralluogo congiuntamente ad un operatore di questa Azienda dovrà inviare specifica richiesta ai riferimenti indicati nel disciplinare di gara." Domanda: "Si chiede di confermare che il possesso della categoria SOA OS 3 classifica III può essere soddisfatto attraverso la Cat. OG 11 Class IV."
Risposta: "Quanto prospettato dalla Vs Ditta è ammissibile ai sensi dell’art. 79, comma 16, D.P.R. n. 207/2010, a condizione che la qualificazione in categoria OG 11 - classifica IV sia stata conseguita ai sensi di tale disposizione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2012, n. 163." Domanda: "Si chiede di confermare che le categorie OS 6 Class III e OS 7 Class II sono interamente subappaltabili qualora l’importo delle stesse venga coperto attraverso il possesso di adeguata classifica con riferimento alla categoria prevalente. Per quanto sopra si specifica che la scrivente è in possesso di categoria OS 28 Class. IV."
Risposta: "Le categorie OS 6 e OS 7 sono interamente subappaltabili qualora il concorrente comprovi il possesso di adeguata classifica con riferimento alla categoria prevalente." Domanda: "Le categorie OS30-OS3-OS6-OS7 sono subappaltabili al 100%?"
Risposta: "La categoria OS 30, essendo di importo superiore al 15% del valore complessivo dell’appalto, giusto il disposto dell’art. 109, comma 2, lettera b), è subappaltabile nel limite massimo del 30%, fermo in ogni caso che non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, disposizione quest’ultima applicabile nel caso di specie con riferimento alle opere scorporabili in categoria OS 30 classifica III. La categoria OS 3, essendo di importo inferiore al 15% del valore complessivo dell’appalto, giusto il disposto dell’art. 109, comma 2, lettera b), è subappaltabile al 100%, fermo in ogni caso che non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, disposizione quest’ultima applicabile nel caso di specie con riferimento alle opere scorporabili in categoria OS 3 classifica III.Le categorie OS 6 e OS 7 sono subappaltabili al 100%, trattandosi di opere scorporabili con qualificazione non obbligatoria e, quindi, subappaltabili per il loro intero valore." Domanda: "E’ possibile partecipare sostituendo la categoria prevalente OS28, la scorporabile OS30 e OS3 con la categoria OG11 classifica IV-bis in nostro possesso?"
Risposta: "Quanto prospettato dalla Vs Ditta è ammissibile ai sensi dell’art. 79, comma 16, D.P.R. n. 207/2010, a condizione che la qualificazione in categoria OG 11 classifica IV bis sia stata conseguita ai sensi di tale disposizione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163." Domanda: "Le categorie OS6 e OS7 devono essere ricoperte dalla prevalente (OG11 nel mio caso)?"
Risposta: "E’ corretta la prospettazione della Vs Ditta secondo cui le categorie OS 6 e OS 7 sono interamente subappaltabili qualora il concorrente comprovi il possesso di adeguata classifica con riferimento alla categoria prevalente." Domanda: "La categoria prevalente OS28 è subappaltabile nel limite del 100%?"
Risposta: "Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, il subappalto per la categoria indicata nel bando come prevalente è ammesso in misura massima del 30%." Domanda: "Le altre categorie riconosciute come scorporabili sono subappaltabili al 100%. Una Società che possiede la OS28 classifica III può partecipare alla gara singolarmente facendo la dichiarazione di subappaltare al 100% le altre categorie?."
Risposta: "Un operatore in possesso della categoria OS 28 in classifica III può partecipare alla gara costituendo un’A.T.I. verticale con altri soggetti in possesso della OG1 e della OS 30 per la classifica richiesta dal bando, stante la previsione dell’art. 109, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. n. 207/2010, e avvalendosi del subappalto per le categorie OS 3, OS 6 e OS 7, trattandosi la prima di opera specializzata scorporabile a qualificazione obbligatoria di valore inferiore al 15% dell’importo dell’appalto, e le seconde di opere specializzate scorporabili con qualificazione non obbligatoria e, quindi, subappaltabili al 100%." Domanda: "Le cat. di gara sono : OS28 CL III a qualificazione obbligatoria, OG1 CL III a qualificazione obbligatoria, OS30 CL III a qualificazione obbligatoria, OS3 CL III a qualificazione obbligatoria, OS6 CL III a qualificazione non obbligatoria, OS7 CL II a qualificazione non obbligatoria. Noi siamo una ditta che abbiamo le seguenti categorie: OS28 CL IV OG11 CL IV OS3 CL III OG1 CL II OS30 CL II Possiamo partecipare in A.T.I. di tipo verticale con noi capogruppo per le seguenti cat.: 100% cat. OS28 / 100% cat. OS3 / 56% cat. OG1 / 64% cat. OS30. Le ditte mandanti: 44% cat. OG1 / 36% cat. OS30. E dichiarare il subappalto per cat. OS6 e OS7."
Risposta: "E' ammissibile la partecipazione in A.T.I. di tipo verticale con la composizione suindicata. Le categorie OS 6 e OS 7 sono interamente subappaltabili qualora il concorrente comprovi il possesso di adeguata classifica con riferimento alla categoria prevalente" Domanda: "Si richiede se le categorie OG1, OS30, OS3, OS6, OS7 sono interamente subappaltabili o se le categorie OG1 e OS30 sono subappaltabili nel limite del 30%."
Risposta: "La categoria OS 30, essendo di importo superiore al 15% del valore complessivo dell’appalto, giusto il disposto dell’art. 109, comma 2, lettera b), è subappaltabile nel limite massimo del 30%, fermo in ogni caso che non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, disposizione quest’ultima applicabile nel caso di specie con riferimento alle opere scorporabili in categoria OS 30 classifica III. La categoria OS 3, essendo di importo inferiore al 15% del valore complessivo dell’appalto, giusto il disposto dell’art. 109, comma 2, lettera b), è subappaltabile al 100%, fermo in ogni caso che non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, disposizione quest’ultima applicabile nel caso di specie con riferimento alle opere scorporabili in categoria OS 3 classifica III.Le lavorazioni di cui alla categoria OG1 classifica III sono subappaltabili al 30%.Le categorie OS 6 e OS 7 sono subappaltabili al 100%, trattandosi di opere scorporabili con qualificazione non obbligatoria e, quindi, subappaltabili per il loro intero valore." Domanda: "Si chiede conferma della possibilità per la nostra società di partecipare alla gara come impresa singola essendo in possesso dei seguenti requisiti SOA: Cat. OG1 class. VII Cat. OG2 class. III bis Cat. OG10 class. III bis Cat. OG11 class. IV bis Cat. OS3 class. II Cat. OS6 class. III bis Cat. OS7 class. III Cat. OS18-A class. I Cat. OS23 class. I Cat. OS28 class. II Cat. OS30 class. VI"
Risposta: "Quanto prospettato dalla Vs Ditta è ammissibile ai sensi dell’art. 79, comma 16, D.P.R. n. 207/2010, a condizione che la qualificazione in categoria OG 11 classifica IV bis sia stata conseguita ai sensi di tale disposizione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163." Domanda: "Volevamo sapere se avendo un attestato SOA con categoria OG11 cl. IV bis e categoria OG1 cl. VII potevamo partecipare alla gara in oggetto."
Risposta: "Quanto prospettato dalla Vs Ditta è ammissibile ai sensi dell’art. 79, comma 16, D.P.R. n. 207/2010, a condizione che la qualificazione in categoria OG 11 classifica IV bis sia stata conseguita ai sensi di tale disposizione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Le categorie OS 6 e OS 7 sono interamente subappaltabili qualora il concorrente comprovi il possesso di adeguata classifica con riferimento alla categoria prevalente." Domanda: "A pagina 1 del disciplinare di gara è riprodotta la tabella con elenco lavorazioni e requisiti tecnici relativi; per quanto riguarda le ultime due voci: •finiture di opere generali in materiali lignei e plastici, metallici e vetrosi •finiture di opere generali di natura edile e tecnica. Vengono indicati i requisiti relativi (OS6 class. III e OS7 class. II) ma alla colonna qualifica è indicato “no”: significa che per queste due categorie non è necessario possedere l’attestato SOA?"
Risposta: "Sì, in quanto le OS 6 e OS 7 sono categorie di opere specializzate a qualificazione non obbligatoria, ai sensi dell’Allegato A al D.P.R. n. 207/2010." Domanda: "Le opere relative alla Categoria OS3 possono essere subappaltate al 100% soltanto a un’azienda che sia in possesso di attestazione SOA pari alla Categoria richiesta dal bando?"
Risposta: "La categoria OS 3, essendo di importo inferiore al 15% del valore complessivo dell’appalto, giusto il disposto dell’art. 109, comma 2, lettera b), è subappaltabile al 100%, fermo in ogni caso che non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, disposizione quest’ultima applicabile nel caso di specie con riferimento alle opere scorporabili in categoria OS 3 classifica III." Domanda: "In riferimento alla gara in oggetto vorremmo chiedere se è possibile partecipare alla gara con l'istituto dell'avvalimento così composto: OS28 IV OS30 III OS6 III OG1 III In particolare si chiede se nella OS28 IV, come categoria prevalente, possono rientrare le categorie OS3 III ed OS7 II Oppure eventualmente se la OG 11 V può sostituire le categorie di impiantistica (OS28-OS30-OS3)."
Risposta: "Nella OS28 IV, come categoria prevalente, non può rientrare la categoria OS3 III. La OG 11 V può assorbire le categorie OS28-OS30-OS3: ciò è ammissibile ai sensi dell’art. 79, comma 16, D.P.R. n. 207/2010, a condizione che la qualificazione in categoria OG 11 classifica V sia stata conseguita ai sensi di tale disposizione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Per il ricorso all’istituto dell’avvalimento, occorre fare riferimento all’art. 9 del disciplinare di gara." Domanda: "E’ obbligatorio un sopralluogo?"
Risposta: "Per quanto riguarda il sopralluogo, non è prevista la certificazione della presa visione dei luoghi. La Vs Ditta, come previsto al punto 10.1, lettera n) del disciplinare di gara e alla lettera n) del MOD. A, è tenuta autonomamente a recarsi nei luoghi interessati dai lavori. Nel caso la Vs Ditta intendesse effettuare il sopralluogo congiuntamente ad un operatore di questa Azienda dovrà inviare specifica richiesta ai riferimenti indicati nel disciplinare di gara." Domanda: "E’ obbligatoria la visione dell’ulteriore documentazione presso l’ufficio Servizio Tecnico ASL TO4?"
Risposta: "Per quanto riguarda la visione della documentazione di gara, come specificato all’art. 2 del disciplinare di gara, la stessa è liberamente visionabile, previo appuntamento, presso la S.C. Servizio Tecnico dell’ASL TO4. I documenti di gara di cui ai punti a), b), c.1) e c.2) del suindicato articolo del disciplinare possono essere liberamente visionabili e scaricabili dall’indirizzo www.aslto4.piemonte.it (L’ASL da te-Gare d’appalto)." Domanda: "E’ obbligatorio l’acquisto del CD?"
Risposta: "In alternativa alla visione presso gli uffici della S.C. Servizio Tecnico, vi è la possibilità di acquistare la documentazione su CD, il cui acquisto non è comunque obbligatorio. Si precisa comunque che la consultazione della documentazione presso la S.C. Servizio Tecnico dell’A.S.L. TO4 e/o l’acquisto del CD contenente la documentazione di gara è necessaria al fine della formulazione da parte del concorrente di un’offerta puntuale ed approfondita." Domanda: "Avendo acquistato la documentazione di gara completa, si chiede se fosse possibile avere copia della stessa documentazione in formato parzialmente editabile (DOC, RTF o PDF generato con PDF CREATOR o altra stampante PDF) anziché quali PDF ottenuti da scansioni di documenti cartacei. Ciò consentirebbe un più celere utilizzo di tale documentazione per la redazione di proposte migliorative che tengano conto delle puntuali indicazioni dei disciplinari prestazionali."
Risposta: "Circa la possibilità di avere copia della documentazione contenuta nel CD acquistato dalla Vs Ditta in formato parzialmente editabile (DOC, RTF o PDF generato con PDF CREATOR o altra stampante PDF), si comunica che non è previsto il rilascio della documentazione nel formato richiesto." Domanda: "In riferimento alla gara in oggetto vorremmo chiedere se è possibile partecipare alla gara con l'istituto dell'avvalimento così composto: OG11 V - OG01 III. In particolare si chiede se le categorie OS6 III ed OS7 II possono rientrare nella prevalente essendo scorporabili e di importo inferiore al 15%."
Risposta: "Quanto prospettato dalla Vs Ditta è ammissibile ai sensi dell’art. 79, comma 16, D.P.R. n. 207/2010, a condizione che la qualificazione in categoria OG 11 classifica V sia stata conseguita ai sensi di tale disposizione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Il ricorso all’istituto dell’avvalimento è ammesso ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di gara e dell’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. In tal caso come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006, il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, la documentazione lì indicata e richiamata all’art. 10.6 del disciplinare. Come precisato nella determinazione n. 2 del 01/08/2012 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per poter correttamente avvalersi dei requisiti speciali di un soggetto terzo, la Vs Ditta deve possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nonché operare abitualmente nel settore nel quale si colloca l’oggetto della presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs suindicato." Domanda: "In merito alla gara di manutenzione ordinaria di natura edile ed impiantistica, le categorie considerate scorporabili, sono subappaltabili al 100%?"
Risposta: "La categoria OS 30, essendo di importo superiore al 15% del valore complessivo dell’appalto, giusto il disposto dell’art. 109, comma 2, lettera b), è subappaltabile nel limite massimo del 30%, fermo in ogni caso che non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, disposizione quest’ultima applicabile nel caso di specie con riferimento alle opere scorporabili in categoria OS 30 classifica III. La categoria OS 3, essendo di importo inferiore al 15% del valore complessivo dell’appalto, giusto il disposto dell’art. 109, comma 2, lettera b), è subappaltabile al 100%, fermo in ogni caso che non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, disposizione quest’ultima applicabile nel caso di specie con riferimento alle opere scorporabili in categoria OS 3 classifica III. Le lavorazioni di cui alla categoria OG1 classifica III sono subappaltabili al 30%. Le categorie OS 6 e OS 7 sono subappaltabili al 100%, trattandosi di opere scorporabili con qualificazione non obbligatoria e, quindi, subappaltabili per il loro intero valore." Domanda: "A pagina 17 del Disciplinare di Gara comincia la descrizione dei punti relativi all’Offerta Tecnica. Esauriti i punti a-d che sommano per un massimo di 45 punti, viene presentato un punto E, a pagina 19, relativo al prezzo, facente riferimento all’elaborato 11, art.2 del presente disciplinare a cui vengono assegnati 55 punti; allo stesso modo a pagina 20, al punto 12, viene indicato che l’offerta economica fa riferimento all’elaborato 11, art.2 del presente disciplinare (ma non viene indicato punteggio). La domanda: considerato che l’offerta tecnica non deve includere atti che facciano riferimento a valori utilizzati nell’offerta economica, possiamo considerare di includere nell’offerta tecnica solo gli allegati riguardanti i punti a, b, c, d? E quindi l’inserimento del punto E è da considerarsi un refuso e il suo contenuto fa riferimento all’offerta economica?"
Risposta: "L’offerta tecnica (BUSTA B – OFFERTA TECNICA) dovrà includere i documenti specificati ai punti a), b), c) e d) dell’art. 11 del disciplinare di gara. Il punto e) dell’art. 11 del disciplinare di gara “Prezzo” è stato inserito in tale articolo al fine di dare immediato riscontro del raggiungimento del punteggio totale di 100, dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di natura qualitativa dell’offerta tecnica e all’elemento di natura quantitativa dell’offerta economica. Come dettagliatamente specificato all’art. 12 del disciplinare di gara, l’offerta economica (BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA) è costituita dal ribasso percentuale offerto espresso in cifre e in lettere in misura unica ed uniforme, da applicare sull’Elenco Prezzi OO.PP. della Regione Piemonte, ultima edizione in vigore alla data di pubblicazione dell’avviso della procedura di che trattasi e sull’Elenco prezzi integrativi (elaborato 11, art. 2 del disciplinare di gara). Tale elemento quantitativo totalizzerà max punti 55." Domanda: "La legge prevede la possibilità per le imprese aderenti ad un Consorzio stabile (ex art. 34 comma 1 lett. c) D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) di partecipare in maniera autonoma ad una gara d’appalto. Alla luce di quanto sopra si chiede di confermare la seguente ipotesi. Il Consorzio Stabile ZZZ (in possesso di idonea attestazione SOA per le categorie richieste in gara) e di cui fanno parte la Società X e la Società Y, decide di NON PARTECIPARE alla procedura. La società X e la società Y decidono di partecipare singolarmente ed autonomamente alla procedura. La società X ha tutti i requisiti per partecipare da sola. La società Y possiede alcune delle SOA richieste e ricorrerà all’istituto dell’avvalimento. Alla luce dell’ipotesi prospettata si chiede conferma che la società Y può fare uso dell’attestazione SOA del Consorzio stabile il quale non parteciperà alla procedura."
Risposta: "La Società Y, consorziata del Consorzio Stabile ZZZ, non può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per le attestazioni SOA di cui non è in possesso, usufruendo dell’attestazione SOA del Consorzio a cui partecipa. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (tra cui in questo caso le qualificazioni possedute dalle Società X e Y). La soluzione prospettata non è pertanto ammissibile." Domanda: "Si chiede conferma che un costituendo RTI di tipo ORIZZONTALE, composto da due soggetti, in possesso ciascuno, delle seguenti categorie e classifiche SOA: SOCIETA’ X SOCIETA’ Y OS28 II OS28 IV OG1 III OG1 VIII OS30 II OS30 III OS3 III-BIS OS3 II OG11 II OG11 IV può concorrere, compatibilmente con il valore delle lavorazioni stimate, con le seguenti quote di partecipazione ed esecuzione nel RTI, e precisamente: RICHIESTE DELL'ENTE: OS28-III SOCIETA' X 39,50 SOCIETA' Y 60,50 OG1-III SOCIETA' X 39,50 SOCIETA' Y 60,50 OS30-III SOCIETA' X 39,50 SOCIETA' Y 60,50 OS3-III SOCIETA' X 39,50 SOCIETA' Y 60,50 Per quanto concerne le categorie OS6 e OS7 (essendo opere scorporabili con qualificazione non obbligatoria e quindi subappaltabili per il loro intero valore), si chiede conferma che le medesime possono essere ricoperte con la categoria OG11. Per quanto sopra, si chiede di confermare che, l’ipotizzato costituendo RTI orizzontale, compatibilmente con il valore delle lavorazioni stimate, può partecipare nel seguente modo: RICHIESTE DELL'ENTE: OS28-III SOCIETA' X 39,50 SOCIETA' Y 60,50 OG1-III SOCIETA' X 39,50 SOCIETA' Y 60,50 OS30-III SOCIETA' X 39,50 SOCIETA' Y 60,50 OS3-III SOCIETA' X 39,50 SOCIETA' Y 60,50 OS6-III(sost. da OG11)- OS7-II (sost. da OG11) SOCIETA' X 39,50 SOCIETA' Y 60,50
Risposta: "Sulla base delle categorie e classifiche possedute dalla Società X e dalla Società Y componenti del costituendo R.T.I. di tipo orizzontale, i requisiti richiesti dal bando di gara sono soddisfatti. Ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria. Per quanto riguarda le percentuali di partecipazione di ciascuna società le stesse devono essere subordinate e coordinate alle classifiche possedute. Le categorie OS6 e OS7 non possono essere ricomprese nella categoria OG11, bensì nella categoria prevalente OS28." Domanda: "Le cat. di gara sono : OS28 CL III a qualificazione obbligatoria OG1 CL III a qualificazione obbligatoria OS30 CL III a qualificazione obbligatoria OS3 CL III a qualificazione obbligatoria OS6 CL III a qualificazione non obbligatoria OS7 CL II a qualificazione non obbligatoria Noi siamo una ditta che abbiamo le seguenti categorie: OS28 CL IV OG11 CL IV OS3 CL III OG1 CL II OS30 CL II Possiamo partecipare noi come capogruppo partecipando come cat. OG11 in classe IV, coprendo tutte le categorie specialistiche , e facendo A.T.I. solo per una parte della cat. OG1?"
Risposta: "Quanto prospettato dalla Vs Ditta è ammissibile, a condizione che la qualificazione sia stata conseguita ai sensi dell’art. 79, comma 16, D.P.R. n. 207/2010." Domanda: "in merito a quanto definito nel disciplinare di gara, in dettaglio: Nel Paragrafo 11 "OFFERTA TECNICA" vengono definite a termine di ogni elemento di valutazione il numero massimo di pagine consentite, pari a n°20 cartelle formato A4 e n°2 Tavole grafiche. Il limite, sopra indicato, viene indicato solo per gli elementi:a)Gestione della sicurezza dei cantieri;c)Assistenza Tecnica;d)Gestione della sicurezza antincendio; mentre per l'elemento b)Presentazione di un Sistema Informativo della Manutenzione non è indicato nessun limite di pagine ne di elaborati grafici descrittivi. Tale mancanza è da considerare un mero refuso di trascrizione, in tal caso dobbiamo rimanere in un numero di pagine e grafici limitato come negli altri elementi di valutazione, oppure è possibile utilizzare un numero di pagine e grafici sufficienti, ma senza alcun limite, tali da descrivere nel dettaglio il sistema che si vuole proporre."
Risposta: "E' possibile utilizzare un numero di pagine e grafici sufficienti, senza alcun limite, tali da descrivere nel dettaglio il sistema informativo della manutenzione che si vuole proporre." Domanda: "Si chiede conferma che un costituendo RTI di tipo ORIZZONTALE, composto da due soggetti, in possesso ciascuno, delle seguenti categorie e classifiche SOA: SOCIETA' X OS28 II SOCIETA' Y OS28 IV SOCIETA' X OG1 III SOCIETA' Y OG1 VIII SOCIETA' X OS30 II SOCIETA' Y OS30 III SOCIETA' X OS3 III-BIS SOCIETA' Y OS3 II SOCIETA' X OG11 II SOCIETA' Y OG11 IV può partecipare, compatibilmente con il valore delle lavorazioni stimate, con le seguenti quote di partecipazione: Cat. OS28(+OS6+OS7)Importo lavorazioni € 2.500.000,00 Mandante 20% Mandataria 80% Cat.OG1 Importo lavorazioni € 923.740,85 Mandante 40% Mandataria 60% Cat. OS30 Importo lavorazioni € 800.000,00 Mandante 40% Mandataria 60% Cat. OS3 Importo lavorazioni € 700.000,00 Mandante 40% Mandataria 60%"
Risposta: "Sulla base di quanto prospettato, i requisiti richiesti dal bando di gara sono soddisfatti. Ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria. Per quanto riguarda le percentuali di partecipazione di ciascuna società le stesse devono essere subordinate e coordinate alle classifiche possedute." Domanda: "Vorremmo chiedere se è possibile partecipare alla gara con l'istituto dell'avvalimento così composto: Impresa AUSILIATA (classifiche possedute)OS28 cl III, OG1 cl II, OS30 cl I Impresa AUSILIARIA “A” (classifiche possedute)OS30 cl III, OG11 cl IIIbis (se può coprire la OS6 cl III e OS7 cl II) Impresa AUSILIARIA “B” (classifiche possedute) OG1 cl I Impresa AUSILIARIA “C” (classifiche possedute)OS3 cl III."
Risposta: "Come precisato nella determinazione n. 2 del 01/08/2012 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, sulla base dell’art. 49, comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti deve essere interpretato sia come divieto di avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione sia come divieto di frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliata ed ausiliaria. Ne consegue che il concorrente in possesso dell’attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta dal bando di gara non può sommarla a quella posseduta da un’altra impresa, in modo da raggiungere la classifica prescritta. Le categorie OS6 e OS7 non possono essere ricomprese nella categoria OG11, bensì nella categoria prevalente OS28. Pertanto quanto prospettato dalla Vs Ditta non è ammissibile." Domanda: "Di seguito si riporta un'interpretazione delle finalità dei punti in oggetto (desunte dal punto 11 del Disciplinare di gara). Si chiede di valutare la correttezza di tali interpretazioni o di fornire una interpretazione più appropriata. A. Gestione della sicurezza dei cantieri: l'obiettivo è illustrare procedure, strutture, sistemi, misure ecc. relativi all'attuazione delle procedure di sicurezza per le lavorazioni manutentive, volti a minimizzare le interferenze con l'attività sanitaria. B. Presentazione di un sistema informativo della manutenzione: nell'ottica di un "totale controllo tecnico ed economico dei processi e delle attività", il software gestionale dovrà anche acquisire e gestire i parametri indicati nelle schede di manutenzione impianti allegate ai capitolati prestazionali, o tali schede costituiranno un parallelo registro delle manutenzioni? C. Assistenza tecnica: per assistenza tecnica si intende la vera e propria attività operativa manutentiva e NON altre attività tecniche di supporto alla gestione degli impianti in oggetto (consulenza, progettazione, formazione, ecc) D. Gestione della sicurezza antincendio: per "ottimizzazione della sicurezza ai fini antincendio" si intende la minimizzazione delle interferenze tra l'attività sanitaria e l'attività manutentiva degli impianti antincendio e NON la ottimizzazione delle procedure di sicurezza per la gestione delle emergenze antincendio."
Risposta: "Quanto contenuto nel disciplinare di gara è una traccia rispetto alla quale il concorrente deve formalizzare la sua offerta tecnica; nulla vieta allo stesso, nell’ottica del miglioramento della proposta tecnica, di proporre soluzioni e/o organizzazioni migliorative rispetto a quanto indicato." Domanda: "Il servizio di pronta disponibilità per la gara in oggetto va previsto per i servizi: elettrico / idrotermo-sanitario / climatizzazione / fabbro (rif. art.3 punto F della Relazione Generale) o anche per il servizio “esperto antincendio” (rif. PI.304.005 Elenco Prezzi Integrativi)?"
Risposta: "Si precisa che il servizio di pronta disponibilità va previsto per i servizi di gestione elettrica, idrotermosanitaria, climatizzazione, fabbro ed esperto antincendio (rif. PI.304.005 – elaborato 11 – elenco prezzi integrativi; tabella stima sommaria annuale delle opere di manutenzione allegata all’elaborato 1 – relazione generale). In tal senso deve intendersi l’art. 3 punto E (non F) della relazione generale." Domanda: "Il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS è richiesto pena esclusione dalla gara considerato che con il Decreto Mille Proroghe l’entrata in vigore del PASSOE è stata prorogata al 1° luglio 2014? La domanda è dovuta ai continui e ripetuti problemi che stiamo riscontrando nell’utilizzo del sito dell’AVCP e le difficoltà riscontrate nella creazione dei PASSOE."
Risposta: "Si precisa che permane l’obbligo per i concorrenti di presentare il PASSOE in conformità alla lex specialis di gara e al regime intertemporale introdotto dall’art. 9, comma 15-ter, della Legge 27/02/2014 n. 15, di conversione del Decreto Legge 30/12/2013 n. 150, in quanto la procedura di gara di che trattasi è stata pubblicata prima dell’entrata in vigore della proroga del sistema AVCPASS." Domanda: "Le categorie scorporabili OS 6 e OS 7 possono essere assorbibili dalla categoria OG 1, dal momento che riguardano lavorazioni di edilizia e non di impiantistica?"
Risposta: "Le categorie OS 6 e OS 7 sono interamente subappaltabili qualora il concorrente comprovi il possesso di adeguata classifica con riferimento alla categoria prevalente (OS28)." Domanda: "Con riferimento all’Offerta Tecnica, si chiede di chiarire in maniera esplicita la differenza tra i seguenti punti degli elaborati da produrre (a) gestione della sicurezza dei cantieri e c) assistenza tecnica), per i punti di seguito indicati: Elaborato a) individuazione dei sistemi atti a garantire la sicurezza e la continuità dell’attività sanitaria durante i lavori,… Elaborato c) individuazione di un’organizzazione atta a garantire la sicurezza e la continuità dell’attività sanitaria durante le fasi sopra citate (richiesta/preventivazione/intervento o in reperibilità); Elaborato a) individuazione della struttura tecnica che dovrà assicurare, durante tutta la durata di esecuzione dei lavori, un costante ed efficace controllo in tutte le fasi di realizzazione dell’intervento per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità e di esecuzione temporale dell’opera; Elaborato c) individuazione della struttura tecnica che dovrà assicurare, durante tutta la durata del contratto, un costante ed efficace controllo in tutte le fasi per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità e di esecuzione temporale dell’opera; Elaborato a) individuazione delle situazioni ritenute più critiche e le modalità operative che si intendono mettere in atto finalizzate a migliorare la sicurezza nelle varie fasi di intervento ( con particolare riferimento all’ambito in cui è allocato il cantiere ); Elaborato c) individuazione delle situazioni ritenute più critiche e le modalità operative che si intendono mettere in atto finalizzate a migliorare l’organizzazione delle varie fasi di intervento (con particolare riferimento all’ambito in cui è allocato il cantiere)."
Risposta: "Quanto contenuto nel disciplinare di gara è una traccia rispetto alla quale il concorrente deve formalizzare la sua offerta tecnica; nell’ottica del miglioramento della proposta tecnica, il concorrente può proporre soluzioni e/o organizzazioni migliorative rispetto a quanto indicato." Domanda: "Si chiede di confermare che l’offerta tecnica deve essere composta da 4 distinti e separati documenti suddivisi secondo i punti richiesti al paragrafo 11 “OFFERTA TECNICA” del disciplinare di gara come di seguito specificato: a) GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI CANTIERI b) PRESENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DELLA MANUTENZIONE c) ASSISTENZA TECNICA d) GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO"
Risposta: "Si conferma quanto da Voi scritto e specificato all’art. 11 del disciplinare di gara." Domanda: " Si chiede di confermare che le tavole grafiche a corredo dei diversi punti dell’offerta tecnica possono essere presentate in formato A3."
Risposta: " Come specificato all’art. 11 del disciplinare di gara, per i documenti costituenti l’offerta tecnica di cui ai punti a), c) e d), i concorrenti dovranno produrre, per ogni punto, un elaborato specifico dettagliato, in formato A4 di non più 20 (venti) cartelle di testo, corredato da non più di due tavole grafiche dalla quale deve potersi evincere la qualità della proposta e le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali prospettate. Per quanto riguarda il documento di cui al punto b) è possibile utilizzare un numero di pagine e grafici sufficienti, senza alcun limite, tali da descrivere nel dettaglio il sistema informativo della manutenzione che si vuole proporre." Domanda: "E’ possibile presentare ulteriori allegati all’offerta tecnica (quali ad esempio schede tecniche)? Si chiede di confermare che tali allegati non concorrono al computo totale delle pagine individuate per ogni elaborato specifico."
Risposta: "E’ possibile presentare ulteriori allegati all’offerta tecnica (quali ad esempio schede tecniche) e tali allegati concorrono al computo totale delle pagine individuate per ogni elaborato specifico." Domanda: "Si chiede di confermare che la copertina e l’indice non concorrono al computo delle pagine individuate per ogni elaborato."
Risposta: "Nel numero massimo di pagine individuate per ogni elaborato non è compresa la copertina né l’indice." Domanda: "In riferimento al paragrafo 10.9 del disciplinare di gara si comunica che si è provveduto alla creazione del PASSOE sul sito dell’AVCP inserendo il CIG della gara, ma al momento di caricare i documenti si genera il messaggio “non è possibile associare documenti perché la gara in oggetto non prevede la comprova in fase di offerta”. In virtù di quanto esposto si chiede di chiarire come si deve procedere."
Risposta: "In questa fase è necessaria solo la richiesta del PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS, ma non l’inserimento dei documenti che avverrà a seguito comunicazione della Stazione Appaltante per la verifica dei requisiti con l’utilizzo del PASSOE come specificato all’art. 13 del disciplinare di gara." Domanda: "Con la presente per informarVi che a seguito di telefonata intercorsa con il servizio AVCPASS, ci hanno informato che nell'inserimento da parte Vs. del CIG per la gara avete spuntato la casellina del diniego avvalimento su SIMOG, pertanto questo causa l'indisponibilità delle Aziende che partecipano in avvalimento di inserire il codice fiscale dell'Impresa Ausiliaria. Resto in attesa di sapere come creare questo PASSOE, le proposte dell'autorità di Vigilanza sono le seguenti: -indicare nelle "note" che si partecipa in avvalimento con ragione sociale e p.iva; -che l'ente tolga la spunta di "no avvalimento"."
Risposta: "Si ringrazia della segnalazione e a seguito richiesta all’AVCP provvederemo ad effettuare la modifica richiesta." Domanda: "Nel MOD. H “Modello offerta” è presente la seguente nota: “L’offerta deve essere sottoscritta anche dal progettista incaricato della progettazione (in caso di raggruppamento temporaneo tra i soggetti indicati nel disciplinare, l’offerta deve essere sottoscritta dal soggetto mandatario; in caso di professionisti associati nelle forme previste dalla legge 1815/39, società di ingegneria e società di professionisti dal legale rappresentante).” In virtù di quanto sopra si chiede di confermare che tale indicazione trattasi di un refuso e pertanto non deve essere considerata ai fini della partecipazione all’appalto."
Risposta: "Si ringrazia per la puntuale osservazione e si conferma che, per mero errore materiale, la nota sopra richiamata è un refuso e pertanto non deve essere considerata ai fini della partecipazione all’appalto." Domanda: "Al punto 11. OFFERTA TECNICA del disciplinare viene riportato “I concorrenti dovranno produrre un elaborato specifico dettagliato, in formato A4 di non più 20 (venti) cartelle di testo, ....”. Chiediamo se l’Ente Appaltante intende 20 pagine A4 fronte e retro o 20 facciate A4?"
Risposta: "Come specificato all’art. 11 del disciplinare di gara, per i documenti costituenti l’offerta tecnica di cui ai punti a), c) e d), i concorrenti dovranno produrre, per ogni punto, un elaborato specifico dettagliato, in formato A4 di non più 20 (venti) cartelle di testo, corredato da non più di due tavole grafiche dalla quale deve potersi evincere la qualità della proposta e le motivazioni che hanno portato alle scelte progettuali prospettate. Per quanto riguarda il documento di cui al punto b) è possibile utilizzare un numero di pagine e grafici sufficienti, senza alcun limite, tali da descrivere nel dettaglio il sistema informativo della manutenzione che si vuole proporre." Domanda: "Nel Capitolato Speciale d’Appalto, Allegato 1, pagina 45 viene riportato “....dopo la chiusura del contratto le apparecchiature e il software verranno acquisiti nel patrimonio tecnologico dell’ASL”. Chiediamo se al termine del contratto il SIM dovrà essere ceduto all’ASL incluso nel prezzo offerto, senza compenso specifico?"
Risposta: "Al termine del contratto le apparecchiature e il software verranno acquisiti nel patrimonio tecnologico dell’A.S.L., senza oneri aggiuntivi per la stessa." Domanda: "Le lavorazioni di manutenzione ordinaria e aventi carattere di urgenza, indifferibilita’ e programmabilita’, di natura edile ed impiantistica dovranno essere svolte anche all’interno di locali ad uso medico con presenza di apparecchiature elettromedicali ad elevato contenuto tecnologico quali ad esempio: Sale operatorie, sale per cure intensive, ecc..In caso affermativo, il personale che eseguirà gli interventi dovrà possedere specifiche specializzazioni?"
Risposta: "Il personale che eseguirà gli interventi di che trattasi dovrà essere qualificato professionalmente, con idonea formazione ed addestramento in base al tipo e al luogo di intervento." Domanda: "Nel Capitolato Speciale d’Appalto art. 21. TEMPO DI ESECUZIONE – PENALE PER RITARDO, è previsto che l’appaltatore, per gli interventi di somma urgenza, intervenga entro 30 minuti pena l’applicazione della penale pari a 300 € ogni ora di ritardo. Vista la vastità dell’area di intervento (con tempi di percorrenza tra le estremità opposte che, in auto possono arrivare anche a 2 ore con assenza di traffico), chiediamo se i tempi di intervento previsti riguardano tutti gli immobili di proprietà elencati nell’allegato 2 o solo in specifici edifici (esempio ospedali)."
Risposta: "Tali tempi di intervento previsti riguardano tutti gli immobili a qualsiasi titolo gestiti dall’A.S.L. TO4 in cui vengono svolte attività sanitarie." Avviso: "Si precisa che per mero errore materiale, la tabella “Stima sommaria annuale delle opere di manutenzione”, allegata alla relazione generale, non è aggiornata. Si ripubblica pertanto la relazione generale con la relativa tabella aggiornata." Avviso: "Si precisa che, per mero errore materiale, il MOD. H relativo all’offerta economica è stato pubblicato con in calce una nota di refuso e pertanto non deve essere considerata ai fini della partecipazione all’appalto. A tal fine, si è proceduto alla pubblicazione sul sito del MOD. H aggiornato." Avviso: "Facendo seguito al quesito relativo al rilascio del PASSOE nel caso dell’istituto dell’avvalimento la ditta che intende usufruire dell’avvalimento può indicare nelle "note" del PASSOE che si partecipa in avvalimento specificando la ragione sociale e P.IVA. della Ditta ausiliaria come da indicazioni dell’AVCP."