Procedura aperta per l’affidamento del servizio gestione globale energia termica e condizionamento e messa a norma degli impianti relativi ai distretti di Ivrea e di Cuorgne’ (C.U.P. E76J14000140005 – C.I.G. 58375724CE)(contratto di servizi e forniture soprasoglia comunitaria)
Domanda: "Il Disciplinare di gara tra i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera e), pagina 11, richiede di indicare i nominativi, le qualifiche professionali e gli estremi dell’iscrizione all’Albo professionale delle persone che svolgeranno la progettazione. Al fine di individuare correttamente i progettisti si chiede di confermare che le prestazioni di progettazione ricadono nella classe III cat. B (Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell’aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici) di cui alla Legge 2 marzo 1949, n. 143 “Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell’ingegnere e dell’architetto.”
Risposta: "Si conferma che le prestazioni di progettazione richieste ricadono nella classe III cat. B." Domanda: "Si chiede di chiarire se relativamente agli interventi obbligatori richiesti all’art. 44.1 del CSA siano consentite varianti progettuali alle soluzioni indicate o se esistano delle minime condizioni invarianti e pertanto non passibili di modifica. In caso di risposta affermativa, si chiede conferma che tali nuove soluzioni proposte vadano inserite nel capitolo b) relativo alle proposte migliorative."
Risposta: "La finalità della riqualificazione tecnologica è quella di realizzare nuovi impianti per garantire le condizioni di confort ambientale, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente. In particolare la riqualificazione degli impianti “obbligatori” può essere modificata rispetto alle indicazioni del progetto preliminare, resta inteso che le soluzioni progettuali proposte devono garantire lo stesso risultato e che le opere siano realizzabili senza compromettere la funzionalità del sistema ospedaliero. Il livello della progettazione delle opere ritenute obbligatorie dovrà comunque essere “definitivo” e sarà valutato nel punto a) del punteggio attribuito al progetto tecnico." Domanda: "In riferimento al Disciplinare di Gara - art. 5 “Sopralluogo” e art. 11.9 “Certificato di Avvenuto Sopralluogo”, in riferimento alla seguente disciplina : “CERTIFICATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO rilasciato dalla Stazione appaltante. Il certificato dovrà essere controfirmato da parte del Titolare o Legale Rappresentante della ditta concorrente. Nel caso di riunione di concorrenti, tale certificato dovrà essere sottoscritto da tutti i Legali Rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi.” Si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI, sia sufficiente che il certificato di sopralluogo sia rilasciato alla sola Mandataria e sottoscritto (in seguito) anche dai legali rappresentanti delle Mandanti, ossia che non sia necessario che il sopralluogo sia svolto da tutte le Società facenti parte il RTI ma dalla sola Società Mandataria."
Risposta: "In caso di costituendo raggruppamento di imprese è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato da un componente del raggruppamento. Il certificato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante, da presentare nella documentazione amministrativa, dovrà però essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi. In caso di raggruppamento di imprese già costituito, il sopralluogo deve essere effettuato dalla Società Mandataria. Il certificato di avvenuto sopralluogo dovrà poi essere sottoscritto dai legali rappresentanti della società mandataria e delle mandanti." Domanda: "Si chiede conferma che in caso il concorrente sia un costituendo raggruppamento di imprese è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato da un solo componente del RTI."
Risposta: "Sì, in caso di costituendo raggruppamento di imprese l’effettuazione del sopralluogo può essere effettuato da un solo componente del raggruppamento. Si precisa che il certificato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante, da presentare nella documentazione amministrativa, dovrà però essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi." Domanda: "All’art. 13 del Disciplinare di gara (Offerta Tecnica) – lettera a è richiesta la redazione della relazione relativa al piano gestionale e manutentivo dei servizi in appalto per singola struttura. La Stazione Appaltante specifica che “il concorrente deve produrre una relazione illustrante il progetto gestionale offerto alla Stazione Appaltante con riguardo a ogni singola struttura” rappresentando la consistenza e stato conservativo degli impianti esistenti (peraltro lo stato di fatto è confermato nella documentazione allegata al CSA e al bando di gara di cui al CD messo a disposizione). Tale relazione deve essere contenuta in max 20 pagine per singola struttura. Si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire se deve essere prodotta un’unica relazione complessiva nel limite di 20 pagine e riferita alla totalità delle strutture, oppure quale alternativa un numero di relazioni pari ai presidi oggetto di presa visione obbligatoria dei luoghi (art.5 del DdG) oppure un numero di relazioni pari all’elenco complessivo dei presidi n° 26 di cui all’Allegato 2 (tabella dati generali, seppur con errata indicazione dei progressivi) e alla tabella 1 allegata al CSA."
Risposta: "Per il punto a) dell’art. 13 del disciplinare di gara, il piano gestionale e manutentivo in relazione a tutti i servizi in appalto dovrà essere unico e generalizzato a tutte le centrali termiche messe in gara. Nel caso in cui il concorrente voglia evidenziare delle specificità di alcune strutture messe in gara può allegare apposita relazione (in questo caso una per ogni singola struttura) al piano gestionale." Domanda: "In riferimento al requisito di cui al paragrafo 8.3 lettera b) del Disciplinare di Gara che così recita: “b) fatturato per servizi analoghi a quelli di cui al presente appalto, escluse le mere forniture di combustibile, realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi, per i quali sia stato depositato il bilancio e/o presentate le dichiarazioni fiscali, non inferiore al 50% dell’importo complessivo dell’appalto a base di gara (ossia non inferiore a € 10.082.468,07). Per il punto b) il concorrente deve fare riferimento ai soli “servizi analoghi” intendendosi come tali le prestazioni riferite a contratti comprendenti interventi di riqualificazione impiantistica e/o conduzione e/o manutenzione degli impianti, svolti presso Amministrazioni Pubbliche o Enti aventi finalità di pubblico servizio, con l’esclusione dei contratti di sola conduzione o manutenzione o di sola fornitura di combustibile” a) Si chiede di chiarire, anche con l’ausilio di esempi pratici, quali tipologie di contratti possono essere presi in considerazione in quanto la definizione di “omissis… contratti comprendenti interventi di riqualificazione impiantistica e/o conduzione e/o manutenzione degli impianti …omissis” appare in contrasto con quanto indicato di seguito “omissis… con l’esclusione dei contratti di sola conduzione o manutenzione o di sola fornitura di combustibile.” b) Si chiede di confermare che per “impianti” si intendono tutti i tipi di impianti (ad esempio: elettrico, condizionamento, riscaldamento, antincendio, idrico, elevatori ecc..). c) Si chiede di confermare che per “Enti aventi finalità di pubblico servizio” possono essere equiparate anche le Banche. d) Si chiede di confermare che al fine della dimostrazione del possesso di tale requisito, in alternativa alla presentazione dei certificati rilasciati e vistati da Amministrazioni Pubbliche o da Enti aventi finalità di Pubblico Servizio, possono essere utilizzate copie delle fatture quietanzate o in alternativa dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 dall’organo di revisione contabile attestante il fatturato specifico dichiarato."
Risposta: "1) In riferimento al requisito di cui al paragrafo 8.3 lettera b) del disciplinare di gara si precisa che: a) per la dimostrazione del possesso del requisito di che trattasi, il fatturato è quello relativo ai “servizi analoghi” realizzato dal concorrente, per prestazioni riferite a contratti comprendenti interventi di riqualificazione impiantistica comprensiva di: e/o conduzione e/o manutenzione degli impianti e/o fornitura di combustibile svolti presso Amministrazioni Pubbliche o Enti aventi finalità di pubblico servizio. Non devono essere considerati i contratti che prevedono o sola conduzione o sola manutenzione o sola fornitura di combustibile, senza interventi di riqualificazione impiantistica; b) no; gli impianti a cui si riferiscono gli interventi di riqualificazione impiantistica, la conduzione, la manutenzione sono quelli oggetto della procedura di gara di che trattasi, ossia impianti di riscaldamento e impianti di condizionamento; c) no; le banche per la loro natura giuridica non possono essere equiparate ad Amministrazioni Pubbliche o Enti aventi finalità di pubblico servizio; d) la dimostrazione del possesso dei requisiti da parte del concorrente avverrà, in sede di presentazione della documentazione amministrativa, mediante la certificazione degli stessi con le modalità previste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la presentazione del MOD. A. Nel caso del controllo del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 163/2006, il concorrente sorteggiato dovrà comprovare i requisiti dichiarati mediante la presentazione della documentazione specificata all’art. 15 del disciplinare di gara, come anche ribadito nella determinazione n. 1 del 15/01/2014 emessa dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.): pertanto dovranno essere forniti i certificati rilasciati e vistati da Amministrazioni Pubbliche o da Enti aventi finalità di pubblico servizio per la comprova del fatturato per servizi analoghi nell’ultimo triennio di cui all’art. 8.4, punto a) del disciplinare di gara. Non possono pertanto essere utilizzate copie delle fatture quietanzate o dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 dall’organo di revisione contabile attestante il fatturato specifico dichiarato." Domanda: "In riferimento al requisito di cui al paragrafo 8.4 lett. b) del Disciplinare di Gara “Certificazione del sistema di gestione per l’erogazione di servizi energetici nei settori pubblico e privato – norma UNI CEI 11352:2010”, si chiede di confermare che può essere oggetto di avvalimento."
Risposta: "No; il possesso di tale certificazione non può essere oggetto di avvalimento, in quanto tale requisito non può essere cedibile ad altra organizzazione se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di gestione, come precisato nella determinazione n. 2 del 01/08/2012 emessa dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.)." Domanda: "Al paragrafo 8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale alla lettera e) viene chiesto di dichiarare: indicazione dei nominativi, qualificazioni professionali, estremi dell’iscrizione all’albo professionale delle persone fisiche che svolgeranno l’attività di progettazione in caso di aggiudicazione, ovvero indicazione dei soggetti abilitati, cui intende avvalersi il concorrente tra quelli elencati all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con indicazione della denominazione, sede, estremi dell’iscrizione all’albo professionale. In caso di partecipazione alla gara da parte di una società in forma singola con contestuale indicazione del nominativo, sede, estremi dell’iscrizione all’albo professionale del soggetto abilitato individuato tra quelli elencati all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Si chiede ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell’art. 263 del D.P.R. 207/2010, di indicare l’ammontare delle prestazioni di progettazione e a quali classi e categorie (es. III a – II b ecc.) le stesse appartengano e di indicare in quale misura il progettista indicato debba possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati al medesimo articolo."
Risposta: "Le prestazioni di progettazione richieste ricadono nella classe III cat. B. Per i progettisti esterni abilitati indicati dal concorrente non è richiesta la dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati all’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, restando la responsabilità dell’affidabilità e serietà dell’operato svolto dagli stessi in capo al concorrente." Domanda: "Si chiede se è possibile ricevere il file editabile dell’offerta economica (Allegato 1 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA)."
Risposta: "Si precisa che il documento SCHEMA OFFERTA ECONOMICO RETTIFICATO, scaricabile dal sito aziendale www.aslto4.piemonte.it (L’ASL da te/Gare d’appalto), unitamente ad alcuni altri documenti aggiornati, è disponibile solo in formato pdf." Domanda: "Il documento di gara “ SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA” obbliga il fornitore ad esplicitare una tariffa “€/Tep” derivante da un “ribasso incondizionato” sulla spesa storica e da un valore di Tep annui derivante dal ricalcolo dei Tep storici, indicati nell’Allegato 2 “TABELLA DATI GENERALI PRESIDI OSPEDALIERI DEI DISTRETTI DI IVREA E CUORGNE’”, alla luce dei risparmi ottenibili grazie alle opere di riqualificazione energetica previste dalla documentazione di gara e da quelle proposte dall’offerente. Analizzando il documento “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO” e precisamente il Capitolo 38 “Composizione del canone annuo……Cuorgnè” per la determinazione del canone annuo in funzione della variabilità nella remunerazione del Servizio, dopo il primo anno, si terrà conto della “variazione dei consumi energetici complessivi, derivanti da incrementi delle potenze termiche impegnate per fatto della Stazione Appaltante, espressi in TEP ……”. Alla luce di quanto appena riportato con la presente si chiede se il corrispettivo annuo spettante al fornitore è in funzione dei TEP derivanti dall’andamento della Stagione Termica rilevati in contradditorio con l’Amministrazione oppure i TEP utilizzati per la contabilità sono un valore fisso ed immutabile (quello proposto in gara) e modificabile “una tantum” per l’eventuale variazione della potenzialità installata?"
Risposta: "Il consumo offerto di fonte primaria espresso in TEP dal concorrente per ogni singola struttura, nello Schema offerta economica rettificato, sarà utilizzato per la contabilizzazione. Il canone annuo complessivo relativo al servizio gestione calore e servizi termici continuativi potrà essere aggiornato solo ed esclusivamente in relazione alle condizioni esplicitate all’art. 38 del Capitolato Speciale d’Appalto rettificato." Domanda: "Si chiede cortesemente di conoscere i valori economici della fornitura del servizio di teleriscaldamento (costo vettore energetico, oneri d’allaccio) per l’Ospedale d’Ivrea."
Risposta: "I valori economici richiesti per la fornitura del servizio di teleriscaldamento non sono a conoscenza di questa Stazione Appaltante. Attualmente l’Ospedale di Ivrea è alimentato a olio combustibile BTZ; nello “Schema offerta economica rettificato”, per i lavori di riqualificazione richiesti, è stato indicato l’importo a base d’asta per la riqualificazione della nuova centrale termica dell’Ospedale incluso il nuovo allacciamento alla rete del gas metano, sul quale il concorrente dovrà offrire uno sconto. Il concorrente può, in aggiunta alla riqualificazione della Centrale Termica, attivare il teleriscaldamento presso il P.O. di Ivrea e la nuova centrale rimarrà da back-up al sistema." Domanda: "In relazione ai consumi di energia termica forniti e allegati alla documentazione di gara (allegato 2 – tabella dati generali presidi ospedalieri e territoriali dei distretti di Ivrea e Cuorgnè), considerando che le valutazioni sui risparmi energetici dovranno essere ad essi riferite (all’allegato 2), si chiede se i consumi sono stati conseguiti con tutti gli impianti in esercizio, in caso contrario si chiede di voler fornire un elenco di tutti i componenti (caldaie, uta, zone di impianto, ecc.) che nel periodo di riferimento del rilevamento risultavano non in esercizio (perché spenti, dismessi, ecc.)."
Risposta: "I consumi di energia termica forniti sono stati conseguiti con tutti gli impianti in esercizio." Domanda: "Si chiede se esistono dati sui consumi storici di energia elettrica delle sole macchine di produzione dell’acqua refrigerata."
Risposta: "Non sono attualmente disponibili dati sui consumi storici di energia elettrica delle sole macchine di produzione dell’acqua refrigerata." Domanda: "In relazione all’art. 25.2 del CSA, relativamente al capoverso “L’Appaltatore si impegna ad acquisire il materiale giacente presso i magazzini o serbatoi di combustibile presenti all’interno delle strutture dell’ASLTO4 riconoscendo all’ASL stessa il costo effettivamente sostenuto dietro presentazione di apposito verbale da redigere in contraddittorio”, si chiede di specificare la descrizione (tipologia e quantità) del materiale giacente da acquistare e il relativo costo."
Risposta: "Alla consegna degli impianti si redigerà un verbale di consistenza relativa alla quantità di combustibili in giacenza (olio combustibile btz o gasolio) o alla lettura dei contatori del gas per la successiva comunicazione al gestore per il passaggio dell’intestazione degli stessi. Il costo relativo a olio combustibile btz e gasolio è il seguente: -olio combustibile btz: sconto del 10,55% rispetto ai prezzi di mercato, franco consumatore, al netto degli oneri fiscali ed IVA, in vigore alla data dei singoli rifornimenti, pubblicati sul listino quindicinale edito dalla CCIAA di Torino alla voce “Olio combustibile ECODEN BTZ tenore zolfo max 0,3% uso civile”, come da deliberazione n. 617 del 18/07/2014; -gasolio: gara CONSIP. Il costo effettivo sarà quello realmente sostenuto dall’A.S.L. al momento dell’ultimo acquisto risultante dai documenti contabili." Domanda: "Con riferimento agli interventi di installazione di nuovi gruppi frigo, previsti nel progetto preliminare, si chiede di specificare: 1)se le caratteristiche dei nuovi gruppi (quantità, tipologia, taglia) sono vincolanti per il proponente.; 2)se la potenza elettrica impegnata dalla nuova centrale frigo è invariante e in caso affermativa di specificare la massima potenza elettrica che deve essere presa a riferimento per i nuovi gruppi frigo; 3)la disponibilità di potenza elettrica e il punto di fornitura previsto per l’alimentazione di tutta la nuova centrale frigo in copertura; 4)se risulta necessari realizzare una cabina elettrica dedicata e in caso affermativo i locali disponibili per tali impianti; 5)quali delle opere elettriche devono essere intese a carico dell’offerente e quali a carico dell’Ente."
Risposta: "Punto 1) No, le caratteristiche dei nuovi gruppi non sono vincolanti; i nuovi impianti devono comunque garantire le condizioni di confort ambientale, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente. In particolare le caratteristiche degli impianti possono essere modificate rispetto alle indicazioni del progetto preliminare, resta inteso che le soluzioni progettuali proposte devono garantire lo stesso risultato e che le opere siano realizzabili senza compromettere la funzionalità del sistema ospedaliero. Il livello della progettazione delle opere dovrà comunque essere “definitivo”. Punti 2), 3), 4), 5) La potenza può essere variata. L’A.S.L. garantisce la potenza necessaria al funzionamento degli impianti. Rimangono a carico del concorrente i collegamenti necessari alla cabina Blocco A e/o alla cabina Blocco B del P.O. di Ivrea in relazione alla potenza necessaria." Domanda: "I principali progetti di riqualificazione impiantistica dell’Ospedale di Ivrea prevedono la realizzazione di nuovi locali tecnologici (centrale termica e centrale frigo) da sistemare sul tetto dell’edificio più alto dell’area ospedaliera (blocco A), con la realizzazione di nuovi volumi. Considerando che l’attività è ubicata vicinissimo ad edifici a rilevanza storica (castello monumentale di Ivrea) si domanda se è stato già richiesto un parere preventivo agli Enti preposti, con particolare riferimento alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte."
Risposta: "Si precisa che nella seduta del 31/07/2014 il Consiglio Comunale di Ivrea ha autorizzato la nuova volumetria al Blocco A con destinazione d’uso locali tecnologici. Inoltre l’A.S.L. sta presentando la documentazione alla Commissione Paesaggistica dello stesso Comune." Domanda: "I nuovi locali tecnologici previsti nel progetto preliminare (centrale termica e centrale frigorifera) sono sistemati sull’edificio più vecchio del complesso (costruito approssimativamente alla fine degli anni 50). Si domanda se è stata eseguita una verifica statica dell’edificio nella nuova configurazione prevista nel progetto preliminare."
Risposta: "E’ in corso di svolgimento da parte di un professionista appositamente incaricato l’attività di valutazione della sicurezza strutturale ai sensi della NTC2008 per il blocco “A” del P.O. di Ivrea, dove è prevista la realizzazione della centrale termica sulla copertura." Domanda: "Considerato l’importanza strategica di realizzazione dei nuovi impianti centralizzati di produzione del freddo e del caldo dell’ospedale di Ivrea, qualora non dovesse essere stata realizzata alcuna indagine preliminare sull’idoneità della struttura e non potendo verificare tali circostanze in sede di predisposizione del progetto-offerta da parte dei Concorrenti, si chiede: di indicare, anche alla luce degli esigui spazi disponibili nell’area ospedaliera, le soluzioni alternative previste dall’Ente qualora dalla verifica statica, eseguita post-aggiudicazione, l’edificio non dovesse risultare idoneo a sopportare i nuovi carichi (centrale termica e frigo)."
Risposta: "Le soluzioni alternative dovranno essere formulate dal concorrente in fase di gara o eventualmente dopo l’aggiudicazione, in accordo con l’A.S.L." Domanda: "In relazione agli interventi di realizzazione dei nuovi locali tecnologici di produzione del calore e del freddo dell’Ospedale di Ivrea, si chiede di specificare gli apprestamenti previsti in sede di predisposizione del progetto preliminare, per la posa e la movimentazione di tutte le attrezzature fino al tetto dell’edificio del blocco A. In particolare si chiede di precisare la tipologia delle macchine previste per tali attività e il loro posizionamento."
Risposta: "Il documento denominato “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza” fornisce al concorrente le prime indicazioni per la stesura del PSC che dovrà essere redatto, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto rettificato, dal concorrente. Il concorrente, dopo aver effettuato le proprie scelte definitive progettuali, è in grado di redigere il PSC all’interno del quale sono individuate nel dettaglio le iniziative che saranno intraprese dalla Ditta per prevenire gli infortuni e garantire la sicurezza fisica dei lavoratori e dell’ambiente circostante." Domanda: "Si chiede di precisare la consistenza del personale specializzato di cui deve essere composta la struttura organizzativa minima di cui l’aggiudicatario dovrà dotarsi per l’esecuzione del servizio in relazione al fatto che quanto chiesto all’articolo 25.5 del Capitolato Speciale d’Appalto è diverso da quanto chiesto al punto j) dell’articolo 46 del medesimo documento. In particolare si chiede di precisare la consistenza (= forza minima) della squadra operativa componente il servizio di presidio fisso gestionale continuativo."
Risposta: "La consistenza del personale specializzato indicata all’art. 25.5 del Capitolato Speciale d’Appalto rettificato individua la struttura organizzativa minima di cui l’aggiudicatario dovrebbe dotarsi per l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali incluso il presidio fisso gestionale continuativo per i Presidi Ospedalieri di Ivrea e di Cuorgnè di cui all’art. 46, lett. j) del Capitolato stesso." Domanda: "In riferimento allo schema del modulo dell’offerta economica si chiede di confermare che nella scheda relativa agli impianti di condizionamento il valore del consumo offerto di fonte di energia primaria espressa in TEP sia quello relativo al consumo di energia elettrica e non termica."
Risposta: "A seguito degli aggiornamenti effettuati su alcuni documenti di gara, disponibili sul sito aziendale www.aslto4.piemonte.it (L’ASL da te/Gare d’appalto), si precisa che nello schema offerta economica rettificato, nella scheda relativa al servizio gestione impianti di condizionamento, il concorrente dovrà indicare il ribasso incondizionato in percentuale rispetto alla spesa storica lì indicata." Domanda: "In riferimento a quanto indicato nella tabella 1 dell’allegato 5 al Capitolato Speciale d’Appalto si chiede di confermare che non devono essere proposti degli interventi di riqualificazione migliorativi nel progetto tecnico dell’offerta tecnica per gli immobili che sono in locazione; si chiede inoltre conferma che per gli edifici in sola locazione sia esclusa la fornitura dei combustibili."
Risposta: "Come indicato nella tabella n. 1 dell’Allegato 5 e nella tabella 1 del Capitolato Speciale d’Appalto rettificato, gli interventi di riqualificazione migliorativi da presentare nel progetto tecnico dell’offerta tecnica riguardano le centrali collocate in stabili in proprietà o in comodato d’uso gratuito, ma non in stabili in locazione. Per le centrali ubicate in stabili in locazione deve essere previsto il “servizio riscaldamento” nel suo complesso, ossia comprensivo della gestione, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e della fornitura dei combustibili." Domanda: "In riferimento a quanto indicato all’articolo 13 del disciplinare di gara si chiede di chiarire se, stante la trasversalità degli elementi richiesti, sia possibile proporre una sola relazione generale di 30 pagine relativa a tutte le strutture, cui allegare eventualmente una relazione specifica, sempre di 30 pagina cad., per ogni singola struttura."
Risposta: "Nella considerazione che il quesito posto dal concorrente si riferisca al punto b) dell’art. 13 del disciplinare di gara rettificato: come richiesto all’art. 13 – lettera b del disciplinare di gara per la parte gestionale, il concorrente dovrà produrre, tra gli altri elaborati costituenti l’offerta tecnica, una relazione di max 30 pagine, se del caso, per ogni singola struttura + DEMO software su CD; stante il tenore letterale della frase, è data facoltà al concorrente di proporre una sola relazione generale di 30 pagine relativa a tutte le strutture, cui allegare eventualmente una relazione specifica, sempre max di 30 pagina caduna, per ogni singola struttura, con DEMO software su CD." Domanda: "In riferimento a quanto indicato nel punto m) dell’articolo 18 del CSA si chiede di chiarire se gli oneri inerenti la bonifica e lo smaltimento di materiali contenenti amianto indicati nelle schede n. 1 – 6 siano a carico dell’appaltatore; si chiede inoltre di confermare che, qualora nel corso dell’appalto dovessero rilevarsi situazioni analoghe, i relativi oneri di smaltimento siano a carico dell’Ente."
Risposta: "Come precisato al punto m) dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto rettificato, tutte le spese inerenti la bonifica e lo smaltimento di materiali contenenti amianto, presente durante l’esecuzione dei lavori, saranno a totale carico dell’Appaltatore; pertanto sia quelle indicate nelle schede n. 1 – 6, allegate al Capitolato Speciale d’Appalto rettificato, sia quelle che eventualmente dovessero rilevarsi durante tutto il corso del contratto saranno a totale carico dello stesso." Domanda: "Per una corretta valutazione tecnico-economica del servizio oggetto dell’appalto si chiede di avere copia delle planimetrie di tutti i fabbricati oggetto dell’appalto, in aggiunta a quelli già forniti."
Risposta: "Si comunica che verrà messo a disposizione dei concorrenti un CD contenente copia delle planimetrie degli stabili più rappresentativi in possesso dell’A.S.L. TO4 in formato AUTOCAD editabile. Tale CD verrà fornito ai concorrenti che lo richiederanno e che hanno già acquistato o acquisteranno il CD contenente tutta la documentazione della procedura di che trattasi senza alcun onere aggiuntivo." Domanda: "In riferimento ai dati contenuti nella tabella dell’allegato 2 al Capitolato Speciale d’Appalto siamo a evidenziare che dai sopralluoghi è emerso che l’impianto n. 8 “SERT” di Ivrea in Corso Nigra, 35 è attualmente alimentato a gasolio anziché gas metano. Si chiede pertanto di rettificare il consumo di combustibile e/o il valore dei TEP termici di riferimento."
Risposta: "Si conferma che l’impianto n. 8 “SERT” di Ivrea in Corso Nigra, 35 è alimentato a gasolio e il consumo riportato è già riferito al suddetto combustibile. A tal proposito si comunica che, per uniformità con la numerazione degli stabili di cui alla tabella 1 del Capitolato Speciale d’Appalto rettificato, è stata ripubblicata sul sito aziendale la tabella dati generali Presidi Ospedalieri e Territoriali dei Distretti di Ivrea e di Cuorgnè – Allegato 2 al CSA, con l’indicazione per l’immobile n. 4 – Ivrea – C.so Nigra n. 35 – SERT dell’alimentazione a gasolio." Avviso del 14/10/2014 "Si pubblica il seguente avviso"
Testo avviso: "Si comunica che, come da deliberazione n. 799 del 07/10/2014, è stato rideterminato l’importo a base d’asta per il servizio di che trattasi in € 23.094.626,07. Si è inoltre proceduto alla puntuale individuazione della consistenza della struttura organizzativa minima del personale specializzato di cui all’art. 46 – punto j del Capitolato Speciale d’Appalto; restano invariate le restanti condizioni stabilite negli elaborati di gara. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato posticipato alle ore 12.00 del 12/12/2014. Sono disponibili sul presente sito i seguenti documenti aggiornati, in sostituzione di quelli precedentemente pubblicati e contenuti nel CD: -rettifica bando di gara; -rettifica disciplinare di gara; -MOD. “A” rettificato – Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva; -Capitolato Speciale d’Appalto rettificato (le tabelle, le schede e gli allegati restano invariati; si ripubblica per uniformità con la numerazione degli stabili di cui alla tabella 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, la tabella dati generali Presidi Ospedalieri e Territoriali dei Distretti di Ivrea e di Cuorgnè – Allegato 2 al CSA, con l’indicazione per l’immobile n. 4 – Ivrea – C.so Nigra n. 35 – SERT dell’alimentazione a gasolio); -Schema di offerta economica rettificato." Domanda: "L’offerente deve sviluppare progetti definitivi degli interventi su 11 edifici e secondo la normativa vigente per fare un dimensionamento corretto dei generatori, occorre predisporre le Diagnosi Energetiche dell’edificio. Pertanto chiediamo di mettere a disposizione dell’offerente i dati necessari per l’elaborazione di diagnosi energetiche, ovvero analisi energetiche preliminari/APE (che sarebbero obbligatorie su edifici pubblici), planimetrie/prospetti e altri documenti (progetti, studi) descrittivi dello stato di fatto degli edifici oggetto di riqualificazione."
Risposta: "L’elaborazione della certificazione energetica per tutte le strutture oggetto dell’appalto è un onere a carico della Ditta che si aggiudicherà l’appalto; pertanto la Ditta dovrà procedere a sviluppare i progetti definitivi sulla base della propria esperienza, degli atti di gara e delle informazioni assunte durante i sopralluoghi." Domanda: "Si chiedono alcune informazioni in merito agli importi indicati nello “schema Offerta Allegato 1”: 1) Si chiede di indicare la modalità di calcolo degli importi indicati nel campo “spesa storica in euro” servizio di “Gestione Calore e Servizi Termici Continuativi” ed in particolare si chiede di precisare se tali importi corrispondono ai costi storici sostenuti dall’ASL (quindi se sono stati calcolati moltiplicando i consumi storici di combustibile indicati nella tabella “Tabella Dati Generali – Allegato 2” per il costo dell’attuale vettore energetico) o se sono stati calcolati considerando i risparmi derivanti dagli interventi obbligatori (in termini di consumi e di costo dei nuovi vettori energetici). Inoltre si chiede di indicare il prezzo dei vettori energetici che sarà utilizzato come riferimento per la revisione dei prezzi. 2)L’importo a base d’asta indicato per la “Nuova centrale termica di Ivrea incluso il nuovo allacciamento alla rete di gas metano” è pari a € 1.338.000,00. Questo importo non trova corrispondenza con quelli indicati nei computi metrici estimativi allegati in gara (documento “0214-CME-CT-11414”). Si chiede di precisare le modalità di calcolo dell’importo lavori sopraindicato."
Risposta: "1) Gli importi indicati negli atti di gara corrispondono alla “spesa storica in euro” del servizio di “Gestione Calore e Servizi Termici Continuativi” sostenuto dall’A.S.L. per la gestione del riscaldamento. Il canone annuo complessivo relativo al servizio gestione calore e servizi termici continuativi potrà essere revisionato a partire dal secondo anno di gestione solo ed esclusivamente con le modalità esplicitate all’art. 39 del Capitolato Speciale d’Appalto rettificato. 2) L’importo a base d’asta per la nuova centrale termica di Ivrea incluso il nuovo allacciamento alla rete gas metano è passato da € 1.338.000,00 a € 1.633.000,00 a causa dell’aggiornamento del preventivo per l’allaccio alla rete gas da parte della Società AEG di Ivrea. Nel dettaglio il nuovo importo è dato dalle seguenti voci: Nuova C.T. (Impianti)€ 983.000,00 - Punto di consegna gas del fornitore € 400.000,00 - Nuova struttura € 250.000,00 - Totale € 1.633.000,00." Domanda: "Si chiede di precisare se, in fase di analisi tecnico-preliminare degli interventi, è stata eseguita una verifica strutturale della porzione di edificio “Ospedale di Ivrea in Piazza Credenza n. 2” sulla quale è prevista la collocazione della nuova centrale termica dell’ospedale. In caso affermativo se ne chiede una copia."
Risposta: "E’ in corso di svolgimento da parte di un professionista appositamente incaricato l’attività di valutazione della sicurezza strutturale ai sensi della NTC2008 per il blocco “A” del P.O. di Ivrea, dove è prevista la realizzazione della centrale termica sulla copertura. In merito il Comune di Ivrea, con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 31/07/2014 ha autorizzato l’opera." Domanda: "1. Nell’Allegato 2 “Tabella dati generali presidi ospedalieri dei distretti di Ivrea e Cuorgnè” è indicato il valore dei TEP annui derivante dal calcolo dei consumi storici, ma per alcuni edifici a gasolio (Sert, Poliambulatorio di Rivarolo e Poliambulatorio di Pont C.se), dove è previsto l’intervento di trasformazione della Centrale Termica da gasolio a metano, la conversione in TEP è stata calcolata utilizzando il valore di conversione del metano (ovvero 0,82) e per altri (Ospedale di Cuorgnè) è stata calcolata utilizzando il valore di conversione del gasolio (1,08). Pertanto si chiede di verificare il valore dei TEP termici di riferimento di ciascun edificio oggetto del servizio."
Risposta: "Si conferma il valore dei TEP termici di riferimento di ciascun edificio oggetto del servizio di cui all’Allegato 2 al Capitolato Speciale d’Appalto." Domanda: "2. Nella Tabella 1 “Elenco Centrali termiche”, viene specificato che per le Centrali collocate in stabili in locazione non è prevista riqualificazione e che i servizi oggetto dell’appalto riguardano la fornitura del combustibile, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Centrali. Dal momento che generalmente nei contratti di locazione la manutenzione straordinaria è a carico del proprietario dello stabile, si chiede di precisare se in caso di guasto la sostituzione degli impianti sia a totale carico dell’aggiudicatario. In caso affermativo, si chiede se sia possibile proporre nel progetto d’offerta la sostituzione di apparecchiature inefficienti e che comunque, a parere dell’Offerente, siano da considerarsi a fine vita."
Risposta: "Nel caso in cui nel contratto di locazione dello stabile non sia previsto l’onere della manutenzione straordinaria degli impianti a carico del proprietario dello stabile, sarà onere dell’aggiudicatario provvedere al ripristino degli stessi. Non è prevista la possibilità di proporre nel progetto d’offerta la sostituzione di apparecchiature inefficienti e che, a parere dell’offerente, siano da considerarsi a fine vita." Domanda: "Nel disciplinare di gara all’art. 13 – Offerta Tecnica – Parte Tecnica, ai punti a) 5. e b) 5, viene chiesto all’offerente di produrre il “PSC dell’intervento richiesto e/o del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione e nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. h) del D. Lgs n. 81/2008, per ogni singola struttura”. Si chiede conferma che la redazione del PSC, tipicamente a carico del Committente, sia da produrre da parte dell’offerente. Si chiede inoltre di avere chiarimenti in merito alla figura del Coordinatore in fase di progettazione (CSP) e relativa nomina."
Risposta: "1. Come indicato all’art. 22 del CSA, per le attività legate all’effettuazione di lavori, posto che al soggetto Appaltatore, in qualità di concessionario degli impianti da realizzare e gestire per tutta la durata del contratto, spetta il completo onere dei lavori e che per tale motivo opera in completa autonomia decisionale e di spesa, assume, per ogni distinto lavoro da realizzare, la funzione di “committente”. Per tale considerazione l’Appaltatore per le tipologie di lavori di cui all’art. 88 del D.Lgs 81/08, compresi e non nella proposta offerta, è tenuto a nominare il Coordinatore per la progettazione di cui all’art. 89 lett. e) del D.Lgs 81/08 relativo allo specifico cantiere, il quale deve redigere i Piani di Sicurezza e Coordinamento di ogni singolo cantiere secondo le disposizioni di cui all’art 91 del D.Lgs 81/08. Si conferma pertanto che l’offerente dovrà provvedere alla redazione del PSC, come previsto all’art.13 – Offerta Tecnica – Parte Tecnica, ai punti a) 5. e b) 5. per le opere impiantistiche obbligatorie richieste dalla Stazione Appaltante e per ogni intervento migliorativo proposto e dovrà produrli in sede di offerta." Domanda: "In riferimento a quanto richiesto nel disciplinare di gara all’art. 13 – Offerta Tecnica – Parte Tecnica, ai punti a) 5. e b) 5., si chiede conferma che il Piano Operativo della Sicurezza, documento da produrre prima dell’inizio delle attività di riqualifica e che necessita di informazioni dettagliate circa le attività da svolgere e gli eventuali subappalti per attività specialistiche al momento non valutabili, debba essere prodotto in fase di gara."
Risposta: "Si conferma che come previsto dall’art. 13 – Offerta Tecnica – Parte Tecnica, ai punti a) 5. e b) 5., l’offerente dovrà produrre, per le opere impiantistiche obbligatorie richieste dalla Stazione Appaltante e per ogni intervento migliorativo proposto, il PSC e/o il Piano Operativo della Sicurezza in fase di offerta." Domanda: "In riferimento a quanto specificato all’art. 39 del Capitolato Speciale d’Appalto rettificato, dal secondo anno di gestione del servizio energia è previsto l’adeguamento del canone annuo rispetto agli importi assunti in fase di stipula del contratto. In data 30/07/2014 è stata pubblicata la nota 77415 RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dove si sostiene l’applicabilità del regime fiscale per gli usi industriali, previsto dall’art. 26 D.Lgs n. 504/1995, al gas naturale impiegato per la combustione presso le aziende ospedaliere ed in tutte le altre strutture operative delle aziende sanitarie regionali. Si chiede pertanto di precisare se, a partire dal secondo anno di gestione, la differenza del costo delle accise tra uso civile ed uso industriale dovrà essere riconosciuta totalmente all’Azienda Sanitaria Locale TO4, perché in caso affermativo l’offerente dovrà tenerne conto per rivalutare i tempi di rientro degli investimenti e gli altri aspetti economici relativi alla gara."
Risposta: "Gli importi indicati negli atti di gara corrispondono alla spesa storica in euro sostenuta dall’A.S.L. e non tengono conto della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30/07/2014. A partire dal secondo anno di gestione del servizio per il riconoscimento dell’adeguamento del prezzo del combustibile, si terrà conto del costo delle accise." Avviso del 31/10/2014: "Si pubblica il seguente avviso"
Avviso: "Si precisa che, per un mero refuso, l’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto rettificato riporta l’importo presunto posto a base di gara di € 20.164.936,14, anziché € 23.094.626,07, come indicato correttamente all’art. 3 del Capitolato stesso e negli altri documenti di gara, a seguito della deliberazione n. 799 del 07/10/2014. A tal fine il Capitolato Speciale d’Appalto rettificato verrà ripubblicato sul sito aziendale con il suddetto importo aggiornato." Domanda: "Premesso: che al paragrafo 8.4 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” al punto b) viene chiesto il possesso delle seguenti certificazioni: -certificazione di sistema di gestione qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 per erogazione di servizio gestione calore o servizi analoghi; -certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 per erogazione di servizio gestione calore o servizi analoghi; -certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - norma OHSAS 18001:2007; -certificazione del sistema di gestione per l’erogazione di servizi energetici nei settori pubblico e privato – norma UNI CEI 11352:2010; che in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese viene precisato che tali certificazioni devono essere possedute e dichiarate dal/i componente/i che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo di imprese, svolge/svolgono il servizio di gestione degli impianti tecnologici. Si chiede di specificare se, in caso di partecipazione in RTI di tipo orizzontale il possesso delle certificazioni summenzionate possa intendersi soddisfatto dal RTI nel suo complesso o comunque garantito per intero dalla capogruppo e pertanto la mandante possa essere in possesso solo di alcune delle certificazioni (es. ISO 9001 e ISO 14001) e non obbligatoriamente di tutte. Quanto sopra, tenuto conto e in virtù anche del fatto che nel “Mod. A” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva, alla Parte IV – Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera b) viene chiesto di barrare di essere in possesso o meno delle certificazioni di qualità, con contestuale indicazione, in caso negativo, del nominativo della società che nell’ambito del raggruppamento possiede tali certificazioni."
Risposta: "In caso di partecipazione in RTI di tipo orizzontale, il possesso delle certificazioni richieste dovrà essere soddisfatto dalle imprese che svolgono pro-quota il servizio di gestione degli impianti tecnologici all’interno del raggruppamento stesso. L’impresa mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria." Domanda: "Posto che l’art. 39 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in legge 114/14, ha introdotto: 1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.». 2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si chiede di specificare l’entità percentuale della sanzione pecuniaria e di indicare inoltre se tale importo è già ricompreso nell’importo della cauzione provvisoria richiesta al punto 11.6 del disciplinare di gara, indicata in € 461.892,52 (pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara) o se debba essere a questo sommato."
Risposta: "Si precisa che le modifiche apportate al D.Lgs n. 163/2006 dal D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, si applicano alla procedura in oggetto. Pertanto ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, comma introdotto dall’art. 39, comma 1, L. n. 114 del 2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs suddetto, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari allo 0,002165 del valore della gara, ossia € 50.000,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. La Stazione Appaltante assegnerà comunque al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente sarà escluso dalla gara. Tale precisazione va ad integrare a tutti gli effetti la lex specialis del disciplinare di gara come previsto all’art. 6 del disciplinare stesso. Si precisa altresì che non è necessaria alcuna integrazione all’importo della cauzione provvisoria richiesta al punto 11.6 del disciplinare di gara." Domanda: "Nella Tabella 1 “Elenco Centrali termiche”, viene specificato che per le Centrali collocate in stabili in locazione non è prevista riqualificazione e che i servizi oggetto dell’appalto riguardano la fornitura del combustibile, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Centrali. Dal momento che generalmente nei contratti di locazione la manutenzione straordinaria è a carico del proprietario dello stabile, ed essendo stato chiarito dall’Ente che: “Nel caso in cui nel contratto di locazione dello stabile non sia previsto l’onere della manutenzione straordinaria degli impianti a carico del proprietario dello stabile, sarà onere dell’aggiudicatario provvedere al ripristino degli stessi..”. Si chiede di comunicare quali siano gli stabili nei cui contratti non sono previste le manutenzioni straordinarie a carico del proprietario, essendo indispensabile per la quotazione economica dell’appalto, valutare l’entità di tali attività straordinarie."
Risposta: "Negli stabili in locazione, la manutenzione straordinaria è a carico del proprietario. Considerato che l’Azienda deve comunque garantire un servizio pubblico, nel caso in cui il proprietario non intervenisse, l’onere della manutenzione straordinaria è a carico del concorrente con rivalsa nei confronti del proprietario dell’immobile." Domanda: "Nel Capitolato Speciale d’Appalto a pag. 52, paragrafo 44.1 Adeguamenti di Riqualificazione Tecnologica, viene indicato che: […] “Per quanto concerne la riqualificazione tecnologica degli impianti di condizionamento, le ditte offerenti, in funzione dalla loro migliore competenza ed esperienza professionale possono proporre in sede di offerta la soluzione di centralizzazione della produzione di acqua refrigerata, secondo quanto riportato nel progetto preliminare di cui all'ALLEGATO N°7 del presente CSA, oppure la sostituzione dei gruppi frigoriferi di cui all'ALLEGATO N°4/A.” Si chiede quindi di confermare che, scegliendo l’opzione di centralizzazione prevista nell’ALLEGATO N°7, non si debbano considerare come obbligatori gli interventi elencati nell’ALLEGATO N°4/A."
Risposta: "Si conferma che, scegliendo l’opzione di centralizzazione prevista nell’ALLEGATO N°7, non si debbono considerare come obbligatori gli interventi elencati nell’ALLEGATO N°4/A" Domanda: "In riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 8.2, di capacità economico finanziaria di cui al paragrafo 8.3 e ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 8.4 del disciplinare di gara, si chiede conferma che in caso di consorzi di cooperative di cui all’art. 34 co. 1 lettera b) del Dlgs 163/2006 trovi applicazione il successivo articolo art. 35 del succitato decreto."
Risposta: "I soggetti di cui all’art. 34, comma b) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. devono comprovare i requisiti richiesti ai punti 8.2, 8.3 e 8.4 del disciplinare di gara come previsto dall’art. 35 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i." Domanda: "In riferimento all’esecuzione di servizi analoghi di cui al paragrafo 8.4 lettera a) del disciplinare, si chiede se per “ultimo triennio” si intendano gli anni 2011-2012-2013."
Risposta: "E’ corretta l’interpretazione data dal concorrente." Domanda: "In riferimento al fatturato per servizi analoghi di cui al paragrafo 8.3 lettera b) del disciplinare, si chiede se per servizi analoghi possano intendersi contratti comprendenti la Gestione del servizio energia, gestione e manutenzione impianti termici e tecnologici."
Risposta: "In riferimento al requisito di cui al paragrafo 8.3 lettera b) del disciplinare di gara si precisa che: per la dimostrazione del possesso del requisito di che trattasi, il fatturato è quello relativo ai “servizi analoghi” realizzato dal concorrente, per prestazioni riferite a contratti comprendenti interventi di riqualificazione impiantistica comprensiva di: e/o conduzione e/o manutenzione degli impianti e/o fornitura di combustibile svolti presso Amministrazioni Pubbliche o Enti aventi finalità di pubblico servizio. Non devono essere considerati i contratti che prevedono o sola conduzione o sola manutenzione o sola fornitura di combustibile, senza interventi di riqualificazione impiantistica." Domanda: "Si chiede conferma che sia ammessa la partecipazione in RTI di tipo misto."
Risposta: "I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese devono possedere i requisiti richiesti nel disciplinare di gara; l’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria." Domanda: "In caso di consorzi di cooperative di cui all’art. 34 co. 1 lett. b) del Dlgs 163/2006, si chiede conferma che il possesso dell’attestazione SOA, delle certificazioni ISO 9001:2008- ISO 14001:2004 – OHSAS 18001:2007 – UNI CEI 11352:2014 siano solo ed esclusivamente in capo al consorzio e NON anche alle consorziate."
Risposta: "I requisiti suindicati relativi all’idoneità professionale e alla capacità tecnica e professionale del concorrente di cui rispettivamente al punto 8.2, lett. a e al punto 8.4, lett. b del disciplinare di gara, in caso di soggetti di cui all’art. 34, comma b) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., devono essere comprovati come previsto dall’art. 35 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i." Domanda: "Il disciplinare di gara a pagina 22 richiede per la parte tecnica di predisporre opportuni progetti preliminari relativi ad interventi migliorativi “finalizzati al risparmio energetico, nonché alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale”. Si chiede a Codesta spettabile Stazione Appaltante di voler gentilmente chiarire cosa si intenda per “sicurezza” e per “salvaguardia ambientale” e come tali interventi possano essere valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica."
Risposta: "Gli interventi richiesti dalla Stazione Appaltante e quelli migliorativi proposti dal concorrente devono perseguire gli obiettivi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il concorrente, sulla base della propria esperienza e delle proprie conoscenze tecniche, dovrà predisporre i progetti preliminari relativi agli interventi migliorativi tenendo conto, tra gli altri, degli obiettivi finalizzati al risparmio energetico, alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale con adeguate misure tendenti a tutelare l’ambiente e la salute e sicurezza degli operatori e degli utenti che fruiscono delle strutture oggetto di interventi." Domanda: "In riferimento al quesito e relativa risposta pubblicati sul Vs. portale che si riportano di seguito: Domanda: "Premesso: che al paragrafo 8.4 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” al punto b) viene chiesto il possesso delle seguenti certificazioni: - certificazione di sistema di gestione qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 per erogazione di servizio gestione calore o servizi analoghi; - certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 per erogazione di servizio gestione calore o servizi analoghi; - certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - norma OHSAS 18001:2007; - certificazione del sistema di gestione per l’erogazione di servizi energetici nei settori pubblico e privato – norma UNI CEI 11352:2010; che in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese viene precisato che tali certificazioni devono essere possedute e dichiarate dal/i componente/i che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo di imprese, svolge/svolgono il servizio di gestione degli impianti tecnologici. Si chiede di specificare se, in caso di partecipazione in RTI di tipo orizzontale il possesso delle certificazioni summenzionate possa intendersi soddisfatto dal RTI nel suo complesso o comunque garantito per intero dalla capogruppo e pertanto la mandante possa essere in possesso solo di alcune delle certificazioni (es. ISO 9001 e ISO 14001) e non obbligatoriamente di tutte. Quanto sopra, tenuto conto e in virtù anche del fatto che nel “Mod. A” Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva, alla Parte IV – Requisiti di capacità tecnica e professionale lettera b) viene chiesto di barrare di essere in possesso o meno delle certificazioni di qualità, con contestuale indicazione, in caso negativo, del nominativo della società che nell’ambito del raggruppamento possiede tali certificazioni. Risposta: "In caso di partecipazione in RTI di tipo orizzontale, il possesso delle certificazioni richieste dovrà essere soddisfatto dalle imprese che svolgono pro-quota il servizio di gestione degli impianti tecnologici all’interno del raggruppamento stesso. L’impresa mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Premesso che la “certificazione del sistema di gestione per l’erogazione di servizi energetici nei settori pubblico e privato – norma UNI CEI 11352:2010” è un requisito ad oggi posseduto in Italia solo da una ristretta parte di Operatori Economici (conteggiabile nello specifico in poco più di un centinaio di aziende) e che, l’obbligo discendente dalla risposta sopra riportata “del possesso in caso di R.T.I. di tipo orizzontale di tutte le certificazioni (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – CEI 11352:2010) da parte di ognuna delle imprese che svolgono pro-quota il servizio di gestione degli impianti tecnologici”, inibisce il principio del “favor partecipationis”, si chiede a questa Spettabile Stazione Appaltante di consentire/permettere (a prescindere dal tipo di RTI) di dimostrare il possesso del requisito relativo alle certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001 e UNI CEI 11352:2010 dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso o in alternativa dalla mandataria."
Risposta: "Si conferma quanto indicato nella precedente risposta e si precisa che ai sensi di quanto previsto dall’art. 8.4 del disciplinare di gara, in caso di partecipazione in RTI (a prescindere dal tipo dello stesso), le certificazioni richieste devono essere possedute e dichiarate dal/i componente/i che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo di imprese, svolge/svolgono il servizio di gestione degli impianti tecnologici." Domanda: "In riferimento a quanto indicato al punto 12 Criterio di aggiudicazione, pag. 20 del disciplinare di gara: “Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa, Prezzo di cui alla lettera B – OFFERTA ECONOMICA, il relativo coefficiente è determinato, come previsto nell’allegato P al D.P.R. n. 207/2010. Il coefficiente così determinato verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile di punti 30”.
Essendo tale coefficiente calcolabile attraverso la formula: Ci (per Ai <= Asoglia)= X*Ai / Asoglia Ci(per Ai > Asoglia)= X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/Amax - Asoglia)] dove Ci= coefficiente attribuito al concorrente iesimo Ai= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti X=0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata) Si chiede di esplicitare il valore della variabile X."
Risposta: "La formula applicata per l’offerta economica sarà quella riportata all’Allegato P del D.P.R. n. 207/2010 che di seguito si riporta: V(a)i = Ra/Rmax dove: Ra = sconto offerto dal concorrente a Rmax = sconto dell’offerta più conveniente." Domanda: "1. In riferimento all’art. 11.2 del disciplinare di gara ed in particolare alla redazione del MOD. “B” allegato, si prega di confermare che laddove un soggetto sia stato destinatario di un decreto penale di condanna per un reato successivamente depenalizzato (in particolare, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 186, comma 1 lett. a del D.Lgs 285/92 “Codice della Strada”, depenalizzato con l’art. 33 della L. 120/2010) possa dichiarare, nella sezione specifica del MOD. “B” allegato che, NULLA “dal certificato generale del casellario giudiziale risulta a suo carico”."
Risposta: "Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs n. 163/2006, ai fini del comma 1, lett. c) del medesimo articolo, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati." Domanda: "In riferimento all’art. 11.2 del disciplinare di gara ed in particolare alla redazione del MOD. “B” allegato, si prega di confermare che, relativamente ai cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando, essi debbano rendere la dichiarazione includendo soltanto i seguenti punti, riferiti entrambi esclusivamente all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: -“che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (lett. c) - art. 38 comma 1, del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i )”; -“che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (lett. c) - art. 38 comma 1, del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i )”."
Risposta: "Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett.c del D.Lgs n. 163/2006, si conferma quanto affermato dal concorrente." Domanda: "Relativamente al punto 11.10. del Disciplinare di Gara anche i progettisti facenti parte di un'impresa singola o di un'ATI o in qualità di progettisti "incaricati" debbono essere profilati sul sito AVCP - ora ANAC - per il rilascio PASSOE?"
Risposta: "Il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS deve essere richiesto dal concorrente (singolo o associato) che presenta l’offerta e che con la stessa si impegna nei confronti della Stazione Appaltante. Ai sensi di quanto previsto al punto 11.10. del disciplinare di gara, lo stesso dovrà essere inserito con gli altri documenti nella Busta A – Documentazione amministrativa." Domanda: "In riferimento all'art. 39 del CSA rettificato e a seguito Vostra risposta a richiesta di chiarimenti pervenuta da un concorrente, si richiede cortesemente di meglio precisare la logica di revisione prezzi in riferimento alla sola componente gestione calore, in virtù della comunicazione dell’Agenzia delle Dogane, ex protocollo n. 77415 RU, pubblicata il 31/07/2014. La risposta fornita da codesta spettabile Amministrazione alla citata richiesta di chiarimenti è estremamente chiara nella generalità dell'applicazione dell'art. 39 del CSA, ovvero nella revisione prezzi grazie alla modifica dei valori di accise ed addizionali, tuttavia, a nostro avviso, non fornisce chiare indicazioni nella specificità del riconoscimento del vantaggio fiscale derivante dall'applicazione della citata comunicazione dell'Agenzia delle Dogane. Si richiede pertanto di indicare in quale misura il vantaggio fiscale proveniente dall'applicazione delle accise ed addizionali agevolate dovrà essere riconosciuto all'ente ed in quale misura potrà essere riconosciuto all'Appaltatore."
Risposta: "Gli importi indicati negli atti di gara corrispondono alla spesa storica in euro sostenuta dall’A.S.L. e non tengono conto della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30/07/2014. A partire dal secondo anno di gestione del servizio per il riconoscimento dell’adeguamento del prezzo del combustibile, si terrà conto del costo delle accise." Domanda: "2. Siamo inoltre a richiedere, se possibile, il procrastinare del termine ultimo di consegna del plico di gara di almeno una settimana vista la complessità oggettiva della formulazione dell'offerta economica, resa ancora più complessa dalle novità introdotte "in itinere"dall'Agenzia delle Dogane le quali comportano scenari economici diversi da considerare. Ricordiamo a tal proposito anche lo sciopero generale del 12.12.2014 che potrebbe compromettere le operazioni di consegna dei plichi."
Risposta: "Siamo spiacenti, ma non è possibile concedere alcuna proroga al termine di presentazione delle offerte da parte dei concorrenti. Il termine di presentazione dei plichi resta stabilito nel giorno 12/12/2014 ore 12.00. Ai sensi del punto 10 del disciplinare di gara, si rammenta che il plico deve pervenire all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante entro il termine perentorio di cui al bando di gara (ore 12.00 del giorno 12/12/2014). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile." Domanda: "Considerato che il punto 8.2 lett. e) “Requisiti di idoneità professionale” della rettifica al Disciplinare di Gara prevede il possesso dell’Attestazione SOA, per la Categoria OS28, Class. IV bis, si chiede di confermare quanto stabilito dalla vigente normativa, e in particolare dal parere dell’AVCP n. 27 del 13.03.2013 che stabiliscono il principio generale dell’assorbimento delle categorie SOA specialistiche (OS28, OS30 e OS3) in quella generale dell’OG11, a prescindere da qualsiasi previsione del Bando."
Risposta: "Ai sensi dell’art. 79, comma 16, D.P.R. n. 207/2010 “Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30”. Nella procedura in oggetto, mancano lavorazioni riferibili alle categorie OS3 e OS30 e pertanto si conferma la necessità che il concorrente sia in possesso dell’attestazione nella categoria OS28, Class. IV bis, come richiesto nel disciplinare di gara." Domanda: "Si chiede di chiarire se, relativamente ai soli interventi di riqualificazione “obbligatori”, sia possibile apportare alcune modifiche in fase di quantificazione economica degli stessi; in particolare si chiede: 1) se è possibile variare – in aumento – sia le quantità delle voci esistenti nei computi metrici estimativi contenuti nei documenti di gara, sia inserendo nuove voci di costo derivanti dalla progettazione definitiva eseguita e inizialmente non previste nei medesimi computi; in caso di risposta affermativa, si chiede di indicare le modalità di compilazione dell’offerta economica, che, per la parte relativa ai lavori obbligatori, prevede solamente uno sconto sulle voci già presenti nei documenti di gara; 2)se sia possibile fare offerte economiche in aumento per i singoli edifici, pur nel rispetto del corrispettivo totale previsto in gara per i suddetti lavori obbligatori; 3)se i computi metrici estimativi dovranno essere formulati al netto o al lordo dello sconto offerto sui prezzi di cui all’Elenco Prezzi di Riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte – edizione 2014."
Risposta: "In riferimento agli interventi di riqualificazione “obbligatori”, si precisa che: 1) non è possibile variare i computi metrici estimativi contenuti nei documenti di gara, in quanto non sono documenti contrattuali. Pertanto l’offerta economica presentata dal concorrente deve limitarsi a riportare lo sconto percentuale e l’importo offerto scontato rispetto alla base d’asta che deve essere inferiore o uguale alla base d’asta stessa; 2)non è possibile fare offerte economiche in aumento per i singoli edifici; lo sconto deve essere comunque maggiore o pari a zero; 3)i computi metrici estimativi dettagliati dei progetti definitivi delle opere obbligatorie richieste dalla Stazione Appaltante, contenuti nella Busta C – Offerta economica, dovranno essere formulati al lordo dello sconto offerto sui prezzi di cui all’Elenco Prezzi di Riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte – edizione dicembre 2013 – valevole per il 2014." Domanda: "Con riferimento al punto 13 “Offerta Tecnica”, lett. d) del Disciplinare di gara, viene richiesto che il concorrente rediga, per la parte gestionale del progetto, il piano della qualità delle prestazioni; si chiede di confermare che in tale documento sia sufficiente pianificare l’attività di installazione e manutenzione."
Risposta: "Il piano della qualità delle prestazioni predisposto dal concorrente dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto." Domanda: "Con riguardo al modello A), parte IV “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, punto e), nell’indicare i soggetti responsabili dello staff di progettazione, si chiede di indicare, tra l’altro, anche la quota di partecipazione. Tale quota deve riferirsi al valore economico dei progetti che i singoli soggetti firmeranno? Diversamente, la suddetta percentuale a cosa va riferita?"
Risposta: "Per quota di partecipazione deve intendersi, nel caso partecipino più professionisti, la percentuale di attività di progettazione svolta da ciascun soggetto indicato dal concorrente." Domanda: "In seguito a quanto dichiarato nel Disciplinare di Gara – Paragrafo 13. OFFERTA TECNICA alla pagina 23: “…(omissis) Tutti i documenti inclusi nel plico “B” (progetti tecnici compresi) devono essere redatti in lingua italiana e sottoscritti dal titolare, legale rappresentante o procuratore autorizzato dal soggetto offerente. I progetti tecnici degli interventi di riqualificazione tecnologica devono altresì recare il timbro e la controfirma di un tecnico abilitato indicato dal concorrente nel MOD. A. (omissis)…” (Istanza di ammissione) Chiediamo se il suddetto progetto/offerta debba essere obbligatoriamente sottoscritto in ogni pagina oppure se possa essere sottoscritto soltanto nella prima ed ultima pagina di ogni volume, qualora sia rilegato in modo tale da non consentire l’estrazione di alcun foglio. In caso affermativo chiediamo se tale soluzione sia applicabile sia al Legale Rappresentante che al Tecnico Abilitato."
Risposta: "Il progetto/offerta deve essere sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante e dal professionista abilitato per quanto riguarda i progetti tecnici degli interventi di riqualificazione tecnologica." Domanda: "In seguito a quanto dichiarato nel documento Capitolato Speciale d’Appalto al paragrafo “38. Composizione del canone annuo per la remunerazione del “SERVIZIO GESTIONE GLOBALE ENERGIA TERMICA E CONDIZIONAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI RELATIVI AI DISTRETTI DI IVREA E DI CUORGNE'” – pag. 48: “…(omissis) Il canone annuo complessivo relativo alla voce “servizio gestione calore e servizi termici continuavi”, “servizio gestione condizionamento” e “servizio antilegionella” potrà essere incrementato o diminuito periodicamente a partire dall’anno successivo alla stipula del contratto in relazione: (omissis)…” Chiediamo se tra gli elementi che consentono una variazione del canone complessivo relativo alla voce “servizio gestione calore e servizi termici continuativi” si possa considerare anche: -la variazione dei consumi energetici complessivi, derivanti dal confronto tra i Gradi Giorno Annui Reali misurati dagli opportuni apparecchi installati presso le stazioni Arpa ed il valore di riferimento determinato dal DPR 412."
Risposta: "L’adeguamento del canone per la variazione dei consumi energetici complessivi è previsto solo con le modalità indicate all’art. 38 del Capitolato Speciale d’Appalto." Domanda: "Con riferimento al punto e) del paragrafo 8.4 – Requisiti di capacità Tecnica Professionale - richiediamo cortesemente di: a)confermare che, nel caso in cui il concorrente si avvale di progettista facente parte del proprio staff tecnico, sia sufficiente indicare al relativo punto e) parte IV del modello “A”, i seguenti dati: nominativi, qualificazioni professionali, estremi dell’iscrizione all’albo professionale; b)di precisare cosa si intende con il termine “qualificazioni professionali”; c)di chiarire a cosa si deve riferire esattamente la “quota di partecipazione” che deve essere indicata in corrispondenza dei soggetti responsabili della progettazione; d)di confermare che, indipendentemente dalla soluzione adottata dal concorrente (staff tecnico o soggetti di cui all’art. 90 co. 1 lett. da d. ad h.), non sia richiesta la dimostrazione di alcun requisito di capacità economica-finanziaria."
Risposta: "In riferimento al punto e) del paragrafo 8.4 – Requisiti di capacità tecnica e professionale del disciplinare di gara: a)i dati relativi ai nominativi, qualificazione professionale, estremi dell’iscrizione all’albo professionale dei soggetti che svolgeranno l’attività di progettazione, in caso di aggiudicazione, devono essere specificati, sia nel caso in cui il concorrente in possesso di attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione si avvalga del proprio staff tecnico (punto e) del MOD. “A” – RETTIFICATO), sia nel caso in cui il concorrente in possesso di attestazione di qualificazione SOA di sola costruzione o pur in possesso di qualificazione SOA per costruzione e progettazione, intenda indicare/associare soggetti tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) (punto f) del MOD. “A” – RETTIFICATO); b)per qualificazione professionale si intende il titolo legale per espletare l’attività di progettazione (p.es. ingegnere, perito industriale, ecc.); c)per quota di partecipazione deve intendersi, nel caso partecipino più professionisti, la percentuale di attività di progettazione svolta da ciascun soggetto indicato dal concorrente; d)si conferma che, indipendentemente dalla soluzione adottata dal concorrente (staff tecnico o soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. da d. ad h.) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.), non è richiesta la dimostrazione di alcun requisito di capacità economica-finanziaria, in quanto la responsabilità della progettazione rimane in capo al concorrente." Domanda: "Si chiede cortesemente di confermare che: -sia i valori degli “Oneri sulla sicurezza relativi a rischi da interferenze”, sia i valori degli “Oneri della sicurezza delle attività lavorative” non sono soggetti a ribasso; -l’Euro/Tep si calcola solamente sul Totale annuo."
Risposta: "Si conferma che, per la redazione dell’offerta economica: - sia i valori degli “Oneri sulla sicurezza relativi a rischi da interferenze”, sia i valori degli “Oneri della sicurezza delle attività lavorative” non sono soggetti a ribasso; - dovrà essere espresso l’importo annuo offerto in Euro/Tep." Domanda: "In merito alla compilazione del prospetto dell’Offerta economica inerente le opere di riqualificazione qui si seguito allegato (omissis), si chiede di confermare che “l’importo annuo offerto per i lavori di riqualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante (Importo Totale/nove anni) (a partire dal trimestre successivo al collaudo positivo dei lavori)” sarà fatturato annualmente per nove anni dall’Aggiudicatario (quindi, in funzione della data del collaudo delle opere, ben oltre la scadenza del contratto)."
Risposta: "Si conferma quanto affermato dal concorrente." Domanda: "In riferimento ai vari chiarimenti inerenti il trattamento dell’accisa sul combustibile, si chiede di confermare che il fornitore non sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante l’importo dell’accisa sui combustibili consumati, neppure dal secondo anno in poi."
Risposta: "Si conferma quanto affermato dal concorrente." Domanda: "Si chiede di confermare l’ammissibilità della partecipazione alla gara di un costituendo RTI in cui, nel rispetto di ogni prescrizione di capacità economica, tecnica e professionale, la mandataria svolga il 100% delle attività riconducibili ai servizi e la percentuale maggioritaria delle attività riconducibili ai lavori di cui alla categoria OS28, mentre la mandante svolga la restante quota percentuale delle sole attività riconducibili ai lavori di cui alla medesima categoria."
Risposta: "Tale previsione soddisfa la condizione per cui l’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria." Domanda: "In previsione di una partecipazione in RTI di una società che svolge solo i lavori ricadenti nella categoria SOA OS28, si chiede di confermare che tale società non sia tenuta a possedere il fatturato in ‘servizi’ analoghi a quelli oggetto all’appalto (in quanto ad esempio perché non rientranti tra le proprie attività svolte) di cui al punto 8.3 lett. b) del Disciplinare di Gara, fermo restando che il requisito in questione sia soddisfatto nel suo complesso dalle altre imprese facenti parte del RTI. Si chiede quindi di confermare che la quota di partecipazione al RTI di una società che svolge solo i lavori ricadenti nella categoria SOA OS28 non sia vincolata al possesso della corrispettiva quota di requisiti di qualificazione cui al punto 8.3 lett. b), bensì alla quota percentuale di esecuzione dei lavori che andrà a svolgere."
Risposta: "Il requisito di cui al punto 8.3 lett. b) del disciplinare di gara relativo al fatturato per servizi analoghi a quelli di cui al presente appalto, in caso di raggruppamento temporaneo, deve essere posseduto e dichiarato dai membri del raggruppamento, come requisito cumulativo, dato dalla sommatoria dei requisiti posseduti dai singoli membri, fermo restando che l’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Il requisito di cui al punto 8.2 lett. e) del disciplinare di gara relativo all’attestazione SOA per categoria OS28 e classifica IV bis deve essere posseduto e dichiarato dal soggetto che, nell’ambito del raggruppamento, assumerà l’esecuzione dei lavori di riqualificazione tecnologica, completamento, adeguamento impiantistico, funzionale e normativo." Domanda: "Si chiede di confermare che possa partecipare alla presente procedura un RTI nel quale tutte le certificazioni di cui alla lettera b) dell’art. 8.4 del Disciplinare di gara sono possedute solo dalle società che svolgono il servizio di gestione degli impianti tecnologici e che pertanto tali certificazioni non siano richieste anche alle società che, nel medesimo RTI, svolgono unicamente i lavori di cui alla categoria SOA OS28."
Risposta: "Il requisito di cui al punto 8.4 lett. b) del disciplinare di gara deve essere posseduto e dichiarato dal/i componente/i che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo di imprese, svolge/svolgono il servizio di gestione degli impianti tecnologici. Per il requisito di cui al punto 8.2 lett. e) del disciplinare di gara relativo all’attestazione SOA si rinvia all’indicazione data per il precedente quesito." Domanda: "In riferimento allo schema del modulo dell’offerta economica si chiede conferma che la dove previsti i campi “CONSUMO OFFERTO DI FONTE PRIMARIA IN TEP”, “RIBASSO INCONDIZIONATO IN % RISPETTO ALLA SPESA STORICA”, “IMPORTO ANNUO OFFERTO IN EURO/TEP” non debbano essere compilati per le voci relative agli oneri di sicurezza. In alternativa si chiede di chiarire cosa si debba inserire per tali voci nei campi sopra menzionati."
Risposta: "L’importo delle voci relative agli oneri della sicurezza (per rischi da interferenze e per attività lavorative) non è soggetto a ribasso." Domanda: "In riferimento allo schema del modulo dell’offerta economica si chiede conferma che lo sconto sia applicabile solo sulle voci che non si riferiscono agli oneri della sicurezza e che pertanto tali voci ed i relativi valori non sono soggetti a ribasso."
Risposta: "Si conferma che lo sconto deve essere applicato solo sulle voci che non si riferiscono agli oneri della sicurezza."
Domanda: "In riferimento allo schema del modulo dell’offerta economica e precisamente nella scheda relativa all’Ospedale di Ivrea Piazza Credenza n°2 – IVREA TO, nella sezione “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE” alla voce “Rifacimento impianto riscaldamento diversi reparti ospedale di Ivrea” l’importo riportato (497.000€) si riferisce alla scelta di impianti a radiatori (come da Allegato 7). Ciò premesso si chiede di chiarire, la dove un concorrente scelga una delle due strade alternative ovvero impianto a pannelli radianti senza aria primaria o impianto a pannelli radianti con aria primaria, se l’importo relativo offerto debba essere riportato nella tabella LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RICHIESTI DALLA STAZIONE APPALTANTE, potendo quindi risultare sopra la base d’asta (497.000), oppure se viceversa si debba mettere a zero tale voce (imponendo uno sconto del 100%) e riportare il valore delle opere nella sezione LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PROPOSTI DALL’APPALTATORE."
Risposta: "Nel caso di scelta dell’opzione degli impianti a radiatori, il cui importo a base d’asta è pari a € 497.000,00 come riportato nello schema di offerta economica, il concorrente può proporre lo sconto sull’importo suddetto a base d’asta. Nel caso di scelta dell’opzione tra impianto a pannelli radianti senza aria primaria o impianto a pannelli radianti con aria primaria, il delta costo o l’intero costo, a scelta del concorrente, deve essere inserito nei lavori di riqualificazione proposti dall’Appaltatore." Domanda: "Si chiede conferma che il Rappresentante dell'Appaltatore (riferimento CSA § 15, pag. 16) ed il Responsabile Unico dell'Appaltatore (Riferimento CSA§ 46.1, pag.65) siano lo stesso soggetto."
Risposta: "Si conferma che si tratta dello stesso soggetto." Domanda: "Con riferimento all’Offerta Tecnica, si chiede conferma della possibilità di aggiungere nella parte gestionale, eventuali allegati al di fuori dei limiti di pagine indicate nelle varie sezioni."
Risposta: "Il concorrente deve rispettare le indicazioni contenute nell’art. 13 del disciplinare di gara circa la composizione dei documenti da presentare." Domanda: "Relativamente allo schema di offerta economica per i “lavori di riqualificazione richiesti dalla stazione appaltante”, si chiede se sia corretta l’interpretazione secondo la quale l’importo complessivo offerto per ogni singolo edificio possa non coincidere con il totale delle voci della relativa tabella, in quanto comprensivo degli oneri finanziari, non contemplati nelle singole voci di computo metrico estimativo. In caso di risposta affermativa, si chiede se, per ogni edificio, nella tabella relativa ai “Lavori di riqualificazione richiesti dalla stazione appaltante” dello schema di offerta economica, sia possibile aggiungere una riga, prima dell’importo complessivo offerto, esplicitando il valore dei soli oneri finanziari."
Risposta: "L’importo complessivo offerto per ogni singolo edificio deve coincidere con il totale delle voci della relativa tabella. Non è possibile aggiungere una riga, prima dell’importo complessivo offerto, per gli oneri finanziari; il concorrente dovrà comprendere eventuali oneri finanziari nelle precedenti voci di costo indicate nella tabella."
Domanda: "Con riferimento allo Schema di offerta economica rettificato (allegato 1 al CSA), l’importo indicato alla voce “Lavori di riqualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante all’Ospedale di Ivrea - Rifacimento impianto di riscaldamento diversi reparti ospedale di Ivrea” pari a 497.000€ non corrisponde alla somma dei CME inseriti nell’allegato 7 del CSA che è pari a 3.621.316,23€. Si chiede pertanto a quale parte di lavorazioni si riferisce l’importo indicato in Offerta Economica e di conseguenza dove devono essere ricomprese le restanti lavorazioni."
Risposta: "Nel caso di scelta dell’opzione degli impianti a radiatori, il cui importo a base d’asta è pari a € 497.000,00 come riportato nello schema di offerta economica, il concorrente può proporre lo sconto sull’importo suddetto a base d’asta. Nel caso di scelta dell’opzione tra impianto a pannelli radianti senza aria primaria o impianto a pannelli radianti con aria primaria, il delta costo o l’intero costo, a scelta del concorrente, deve essere inserito nei lavori di riqualificazione proposti dall’Appaltatore." Domanda: "Con riferimento allo Schema di offerta economica rettificato (allegato 1 al CSA), l’importo indicato alla voce “Lavori di riqualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante – messa a norma impianti di condizionamento dell’omonima scheda” pari a 718.500€, non trova corrispondenza in nessun documento di gara. Si chiede in quale punto dei documenti di gara sia possibile trovare evidenza di tale importo."
Risposta "Tale importo è dato dall’importo medio tra le due opzioni presenti nei documenti di gara; il concorrente dovrà motivare la propria scelta progettuale totale o parziale per raggiungere l’obiettivo del miglior risparmio energetico ottenibile dalla sua proposta." Domanda: "Alla luce di quanto indicato alle richieste di chiarimento 2 e 3 si ritiene che la base d’asta corretta sia di 26.218.942,30€, come si evince dalla tabella riportata nel seguito (omissis), anziché di 23.094.626,07€ come riportato nel capitolo 3 del CSA."
Risposta: "Si conferma in € 23.094.626,07 l’importo a base di gara di cui alla presente procedura come indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto." Domanda: "Con riferimento al par. 8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui alla lettera e), nonché ai chiarimenti già pubblicati in merito, si chiede cortesemente se le richieste relative al possesso dei requisiti di responsabilità ed affidabilità del progettista possono essere dimostrati attraverso il possesso di categorie SOA idonee alla tipologia di opere in questione (cat. OG1 e OG11) relative a qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione fino alla categoria idonea. Nell’ambito del rilascio dell’attestazione SOA ai sensi del DPR 207/2010, la società di attestazione già svolge la necessaria istruttoria volta alla verifica delle capacità progettuali in capo allo staff tecnico aziendale definendone i limiti economici e tecnici. In tale contesto resta salva la responsabilità definita dalle normative vigenti che permangono in capo al progettista facente parte dello staff tecnico aziendale in possesso di regolare ed idonea iscrizione al proprio albo professionale (il cui numero d’iscrizione ed albo d’appartenenza dovrà essere debitamente indicato nelle specifiche dichiarazioni di gara ed il curriculum dimostrante le attività progettuali svolte è a disposizione della stazione appaltante)."
Risposta: "Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione (categoria OS28 - classifica IV bis) e si avvale del proprio staff tecnico in relazione alla prestazione professionale progettuale, specifica i soggetti dello staff tecnico dell’impresa che sono personalmente responsabili della progettazione e indica la quota di partecipazione, la qualificazione professionale, gli estremi dell’iscrizione all’albo professionale, nonché quanto prescritto dall’art. 90, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i." Domanda: "Con riferimento al chiarimento n. 33 pubblicato il 27/11/2014 relativo alla metodologia di applicazione della nota 77415 dell’Agenzia delle Dogane relativa all’applicabilità del regime fiscale per usi industriali dei combustibili, non si comprende come la Stazione Appaltante considererà il termine economico del minor valore delle Accise nel contesto dell’offerta economica. Assodato che il valore del combustibile alla data di presentazione dell’offerta è ad accisa industriale, si chiede conferma che tale importo sarà il riferimento economico per l’intera durata d’appalto fatto salvo il valore della base d’asta del servizio già dichiarato."
Risposta: "Si rimanda alla precisazione già pubblicata con riferimento alla nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30/07/2014."