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Commercio, addestramento e toelettatura degli animali d’affezione, Impianti dove si detengono animali da affezione

Con la D.G.R. n. 35-5274 del 12.02.07 la Regione Piemonte stabilisce nuove regole in materia di vendita, addestramento e toelettatura di animali d’affezione.

A chi è rivolto

attività di vendita, di addestramento e di toelettatura di animali d'affezione, impianti detenzione animali da affezione.

Descrizione

Con la D.G.R. n. 35-5274 del 12.02.07 la Regione Piemonte stabilisce nuove regole in materia di vendita, addestramento e toelettatura di animali d’affezione.
La domanda dovrà essere presentata al SUAP competente per territorio, il quale si avvarrà dell’istruttoria dei servizi veterinari delle aree di Sanità Animale e di Igiene degli Allevamenti dell’ASL.
Il tariffario è in via di revisione.
L’autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto all’art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, sarà rilasciata dal Sindaco a cui il SUAP trasmetterà l’istruttoria dopo aver acquisito il parere dei Servizi Veterinari dell’ASL. Stesso iter dovrà seguire la pratica di autorizzazione per Impianti detenzione animali da affezione (allevamenti/pensioni ecc).

Cosa serve

Richiesta di autorizzazione (Modello 01/20 per impianti detenzione animali da affezione con la relativa documentazione elencata)
Richiesta di autorizzazione (Modello 01/20 bis per toelettature, vendita animali affezione, addestramento cani)
Curriculum vitae del responsabile dell'attività,
Planimetria e relazione riportante caratteristiche dei locali e delle attrezzature, Autocertificazione per addestramento (Modello 07/20)
Impegno scritto di assistenza del veterinario libero professionista ( Modello 06/20)

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