In ospedale, al momento del parto, si garantisce la massima riservatezza, senza giudizi colpevolizzanti, ma con interventi adeguati ed efficaci, per assicurare - anche dopo la dimissione - che il parto resti in anonimato.
La donna che non riconosce e il neonato sono i due soggetti che la legge tutela, intesi come persone distinte, ognuno con specifici diritti. La legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’Ospedale dove è nato (Decreto del Presidente della Repubblica 396 del 2000, articolo 30, comma 2) affinché sia assicurata l’assistenza e anche la sua tutela giuridica.
Il nome della madre rimane per sempre segreto e nell’atto di nascita del bambino viene scritto “nato da donna che non consente di essere nominata”.
Per ulteriori informazioni vai al sito del Ministero della Salute