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Obbligo vaccinale nei soggetti over 50, art. 4 quater e art. 6 sexies del D.L. 44/2021

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Data:

06 aprile 2022

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Obbligo vaccinale nei soggetti over 50, art. 4 quater e art. 6 sexies del D.L. 44/2021

Il DL n. 44/2021 ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni, a partire dal 8 gennaio 2022 prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per coloro che:
• alla data del 15 giugno 2022 non abbiano ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
• a decorrere dal 15 giugno 2022 non abbiano ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
• a decorrere dal 15 giugno 2022 non abbiano ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

A seguito del ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l’utente ha un termine perentorio di 10 giorni per comunicare all’ASL competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta impossibilità a vaccinarsi.

Per l'ASL TO4 la mail di riferimento è sisp.notifiche@aslto4.piemonte.it e si richiede di indicare obbligatoriamente il codice fiscale e il numero di procedimento.

Per ogni ulteriore informazioni relativa alle sanzioni, si rinvia al sito dell'Agenzia delle entrate

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