Informazioni utili per la monticazione, stagione di pascolo 2025
La movimentazione degli animali da e verso pascolo è stata regolamentata finora dal Regolamento di Polizia Veterinaria (nello specifico all’art. 41 e 42 del RPV, ex DPR 320/54), abrogato dal D. Lgs 136/2022. Con esso sono stati abrogati il modello 6 di richiesta di trasferimento e il certificato di origine e di sanità conforme al modello n. 7 allegati al RPV.
A partire da quest’anno l’operatore che movimenta animali verso o da un pascolo deve inserire in BDN, personalmente o tramite il suo delegato, la richiesta di autorizzazione al trasferimento nella sezione “Richiesta di trasferimento” della voce “Pascolo” di “Movimentazioni” nell’applicativo della specie animale interessata alla movimentazione, specificando l’inizio dell’effettivo periodo di pascolamento almeno 15 giorni prima della movimentazione degli animali.
Tale richiesta deve essere validata dal Servizio Veterinario della ASL competente sul pascolo per consentire la successiva compilazione dei documenti di accompagnamento (ex Mod. 4-7) verso quel determinato pascolo, documenti che ne attestano l’effettivo utilizzo.
L’operatore inserisce in BDN la comunicazione di rientro allo stabilimento di origine almeno 15 giorni prima del previsto rientro.
La richiesta di rientro è resa disponibile per il Servizio Veterinario della ASL competente sullo stabilimento di rientro e consente la generazione dei documenti di accompagnamento relativi.
Tutte le movimentazioni verso e da un pascolo devono essere registrate in BDN entro 7 giorni. Ogni documento di accompagnamento verso un pascolo è consultabile dall’Autorità del comune competente sul pascolo. Le medesime Autorità, accedendo a BDN, visualizzano le informazioni sui pascoli e sugli animali, ai fini dell’adempimento delle proprie competenze in materia. L’accesso delle Autorità comunali alla BDN può avvenire, richiedendo l’account direttamente al portale del Sistema Informativo Veterinario (www.vetinfo.it).
Per l’identificazione degli animali oggetto di spostamento occorre far riferimento al Manuale Operativo per l’Identificazione e Registrazione (I&R) degli animali, di cui al DM 7/03/2023 nella versione consolidata al 31 marzo 2025 e DM 30 settembre 2021. I soli movimenti verso e da pascolo di equini, bovini, ovini e caprini non svezzati e di età inferiore a quella prevista per la loro identificazione, sono inseriti come annotazione nel documento di accompagnamento, utilizzato per la movimentazione della madre, a condizione che tali animali non siano mai separati da essa e che le movimentazioni siano esclusivamente da allevamento di nascita verso pascolo e viceversa.
EVENTO: RICHIESTA TRASFERIMENTO VERSO PASCOLO
TEMPISTICA: 15 GG PRIMA
CONVALIDA ASL: SE POSITIVA SI GENERANO I DOCC RELATIVI
REGISTRAZIONE: ENTRO 7 GG DALL’EVENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI
La normativa vigente che occorre attualmente adottare per quanto concerne le misure sanitarie volte alla prevenzione e controllo delle malattie infettive nella pratica del pascolo, sono:
- Regolamento (UE) 2016/429 e regolamenti delegati e di esecuzione;
- Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recepita con D. Lvo 191/2006;
- DM 2 maggio 2024;
- D. Lgs 136/2022;
- D. Lgs 134/2022;
- Manuale Operativo per l’Identificazione e Registrazione (I&R) degli animali, di cui al DM 7/03/2023 nella versione consolidata al 31 marzo 2025.