In data 17 giugno 2014 è stata inviata ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl, ai Comuni e agli Sportelli Unici per le attività produttive (SUAP) una comunicazione della Regione Piemonte in materia di igiene edilizia sugli insediamenti produttivi industriali e artigianali, applicabili anche ad altre tipologie di strutture (sanitarie, ricettive, scolastiche, socio-assistenziali, commerciali etc).
In essa viene ribadito che, in applicazione dell’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, così come modificato dall’articolo 5, comma 2, lettera a) della Legge 106 del 2011, il parere ASL non debba essere richiesto nei casi in cui non si renda necessaria una valutazione tecnico-discrezionale in ordine alla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie.
Si afferma che la valutazione di conformità del progetto alle norme igienico sanitarie non comporti discrezionalità quando sussistono riferimenti dettagliati nella normativa nazionale o regionale, nelle norme UNI, nei regolamenti locali, nelle linee guida o nei documenti tecnici di indirizzo.
Viene allegato un elenco delle strutture per le quali i requisiti igienico sanitari sono dettagliati, completo dei riferimenti normativi.
Nei suddetti casi, pertanto, il parere ASL dovrà essere sostituito da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità alle norme igienico sanitarie specifiche per la struttura in progetto.
Per quanto attiene alla notifica della costruzione o ampliamento/ristrutturazione degli insediamenti produttivi ai sensi dell’articolo 67 del Decreto Legislativo 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nell’ottica della semplificazione delle procedure, è stato emanato il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2014 con allegato il modello unico nazionale da utilizzare in questa circostanza (modello che trovate in allegato).