Settimo Torinese - SV 2
Servizio Veterinario Area C Chivasso
Telefono: 011 8212371
Fax: 011 8950074
Email: vetc.settimo@aslto4.piemonte.it
Viene applicata dal medico veterinario, libero professionista o dell’ASL, con una iniezione sottocutanea nel lato sinistro del collo dell’ animale. Non dà alcun problema sanitario, non emette alcuna radiazione dannosa, solo nel momento in cui si avvicina al collo del cane l’apposito lettore il microchip si attiva consentendo la lettura del codice identificativo. Il microchip può essere applicato presso il Servizio Veterinario dell’ASL o da un medico veterinario libero professionista che contestualmente all’identificazione lo registra nella Anagrafe canina informatizzata regionale (ARVET).
Se si sceglie di rivolgersi all’ASL, dovete telefonare al centro unificato prenotazioni microchip al numero 0118212328 per fissare la data dell’intervento.
Sono sanzionabili:
• la mancata identificazione del cane, entro i due mesi dalla nascita
• la cessione e la vendita un cane non identificato.
• Documento di identità del proprietario;
• Codice fiscale del proprietario;
• Delega scritta, qualora l’accompagnatore non sia il proprietario, con copia della carta d’identità del delegante
Come da DGR n. 28-5658 del 19/09/2022, l'identificazione tramite microchip ha un costo di € 20,00 a cane
La somma dovuta dovrà essere versata tramite Pago PA, a seguito di rilascio del bollettino dopo la prestazione
Ogni detentore di cani
Che scopi ha l’anagrafe canina?
• di proteggere i cani, individuando per ciascuno di essi un proprietario che ne abbia cura, attribuendogli precise responsabilità ;
• di tutelare i proprietari dei cani dalla perdita del proprio animale;
• di tutelare il territorio dai problemi del randagismo inclusi i notevoli costi che i Comuni sostengono per mantenere i cani, ritrovati vaganti, che rischiano di passare tutta la loro vita in un canile rifugio.
Come si realizza l’anagrafe canina?
Identificando tutti i cani, entro i due mesi d’età, mediante l’inoculazione del microchip che può essere effettuata presso il Servizio Veterinario dell’ASL o da un medico veterinario libero professionistache contestualmente all’identificazione lo registra nella Banca Dati Nazionale Animali da Compagnia.
La mancata identificazione del cane, entro i due mesi dalla nascita, è punita con una sanzione amministrativa da Euro 38 a 232.
E’ vietato vendere/cedere un cane non identificato col microchip prima del compimento dei due mesi di età.
Vengono erogate gratuitamente le seguenti prestazioni:
• visita clinica generica;
• identificazione dell’animale tramite microchip;
• vaccinazioni di base per cane e gatto;
• esame parassitologico delle feci;
• esame del sangue per la ricerca della principali malattie infettive (FIV- FeLV nel gatto; Filaria -Leishmania -Rickettsia -Erlichia nel cane).
Il servizio è rivolto esclusivamente agli animali d’affezione di utenti in carico ai Servizi Sociali (per i quali il servizio sociale ha istituito una “cartella sociale” o “scheda sociale”).
Nel territorio di competenza dell’ASLTO4, è istituito un Ambulatorio Veterinario Sociale con sede a Settimo Torinese - Via Regio Parco n. 64
Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento tramite i Servizi Sociali che hanno in carico l’utente
Gli stabilimenti sono soggetti a registrazione o a riconoscimento in base al tipo di attività svolta.
Impianti soggetti a registrazione
Sono soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 art. 9, gli impianti che svolgono le seguenti attività:
• agricoltori che coltivano prodotti destinabili all’ alimentazione zootecnica
• rivenditori di prodotti agricoli e mangimi completi composti complementari, destinabili all’alimentazione zootecnica
• impianti di essiccazione di granaglie per conto proprio o per conto terzi
• impianti di stoccaggio di alimenti per animali destinati alla vendita o all’autoconsumo
• impianti di macinazione e brillatura di granaglie destinate all’alimentazione animale (mulini)
• impianti prodotti alimentari Ric./Reg. ai sensi dei regolamenti 853/04 e 852/04 che producono materie prime destinabili all’ alimentazione zootecnica
• impianti che producono prodotti di origine minerale e chimico industriali (ex DM 13/11/85)
• impianti di fabbricazione di additivi diversi da quelli compresi nell’allegato IV, capo 1 del Regolamento (CE) 183/2005
• impianti fabbricazione di premiscele di additivi diversi da quelli compresi nell’allegato IV, capo 2 del Regolamento 183/2005
• impianti fabbricazione mangimi commercio e autoconsumo contenenti additivi diversi da quelli compresi nell’allegato IV, capo 3
• trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele, materie prime per mangimi, mangimi
• commercio additivi e premiscele per mangimi contenenti additivi diversi da quelli compresi nell’allegato IV, capo 1 e 2
Registrazione dello stabilimento
L'operatore del settore dei mangimi richiede la Registrazione utilizzando il modello 3, unitamente all'autocertificazione di cui al modello 4 della modulistica allegando inoltre copia della carta d’identità e del codice fiscale del Legale Rappresentante.
L'istanza può essere presentata inviando la modulistica al Servizio Veterinario – Area C
Riconoscimento dello stabilimento
Sono soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 art 10, gli impianti che svolgono le seguenti tipologie di attività:
• commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005
• fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005
• fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento CE 183/2005
• trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE 852/2004)
• trattamento oleochimico di acidi grassi
• produzione di biodiesel
• miscelazione di grassi
L'operatore del settore dei mangimi richiede la Registrazione utilizzando il modello 2 oppure il modello 2bis, a seconda dell’attività svolta.
L'istanza può essere presentata inviando la modulistica al Servizio Veterinario – Area C
Per tali stabilimenti è prevista l’assegnazione, tramite decreto individuale, di un numero di riconoscimento alfanumerico previa ispezione in loco, effettuata dall'Autorità Sanitaria competente che dimostri che i requisiti previsti dall’allegato II del Regolamento siano soddisfatti.
Operatori che svolgono attività di intermediari
Le imprese dei settori dei mangimi che svolgono esclusivamente l'attività di intermediari ma che non detengono i prodotti nei loro locali, unitamente all'istanza di cui al modello 3 e all'autocertificazione di cui al modello 4, devono allegare un’autocertificazione con cui dichiarano di non detenere il prodotto presso la sede dove svolgono l'attività commerciale e che i prodotti che intendono mettere in commercio soddisfano i requisiti previsti utilizzando il modello 5.
Agli operatori del Settore Alimentare che trattino prodotti di origine animale con obbligo di riconoscimento
Il Regolamento CE/853/2004 pone l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di richiedere all'autorità competente il riconoscimento dei propri stabilimenti qualora:
a) la produzione primaria
b) le operazioni di trasporto
c) il magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono un condizionamento termico
d) il magazzinaggio di prodotti di origine animale imballati/confezionati che richiedono un condizionamento termico, ma che non vengono commercializzati verso Paesi della U.E. o esportati verso Paesi Terzi
e) le attività di vendita al dettaglio
Il responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario, che agisce da tramite per la Regione Piemonte, la domanda di riconoscimento, redatta secondo la modulistica prevista dalla Determinazione della Regione Piemonte n° 715 del 4.11.2008 e corredata dalla documentazione elencata nella stessa.
A seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il Servizio veterinario
1. verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
2. effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto
3. in caso di esito favorevole, trasmette alla Direzione Sanità Welfare - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, l'istanza in originale con gli allegati ed il parere favorevole.
Successivamente al rilascio del numero di riconoscimento condizionato da parte del Settore Vigilanza e Controllo Alimenti di Origine Animale regionale, il Servizio veterinario competente:
1. effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento;
2. successivamente all'esito favorevole del sopralluogo, trasmette al Direzione Sanità Welfare - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare il parere al rilascio del riconoscimento definitivo, conforme alla modulistica prevista dalla Determinazione della Regione Piemonte n° 715 del 4.11.2008;
3. ricevuto il provvedimento di riconoscimento definitivo, provvede alla notifica all'interessato e trattiene in archivio la copia conforme all'originale (senza restituire alla Regione la copia notificata).
Il procedimento amministrativo affidato all'ASL, a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sino alla comunicazione all'impresa del riconoscimento definitivo di idoneità, deve concludersi, di norma, entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti.
Le imprese del settore alimentare che trattano (producono, lavorano, confezionano, depositano) alimenti di origine animale (carne e prodotti a base di carne, selvaggina, uova e ovoprodotti, prodotti della pesca e derivati trasformati, molluschi bivalvi vivi) devono presentare istanza alla S.C. Igiene alimenti di origine animale
Le imprese del settore alimentare che trattano (producono, lavorano, confezionano, depositano) alimenti di origine animale (latte e prodotti a base di latte, gelatina e collagene) devono presentare istanza alla S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
• Trasformazione, secondo i metodi da 1 a 7 o con metodi alternativi
• Incenerimento e coincenerimento, diversi da quelli autorizzati in conformità alla Direttiva 2000/76/CE
• Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
• Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
• Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti ( ex impianti tecnici)
• Compostaggio
• Biogas
• Manipolazione di S.O.A. (ex impianti di transito) mediante operazione di cernita, taglio, refrigerazione, congelamento, salagione
• Magazzinaggio dei S.O.A. (ex impianti di transito)
• Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere:
smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento
usati come combustibile
usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005)
usati come fertilizzanti organici o ammendati (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)
a) Avvio di attività in stabilimento riconosciuto
è necessario inviare al Servizio Veterinario - Area C, che agisce da tramite per la Regione Piemonte, la seguente documentazione:
• Allegato 2 - Istanza di riconoscimento in marca da bollo
• Allegato 1 - Scheda di rilevazione tipologia di attività riconosciuta ai sensi del Reg. CE/1069/2009
• N. 1 marca da bollo di valore corrente che verrà apposta sul riconoscimento definitivo
b) Cambio Ragione Sociale in uno stabilimento già riconosciuto:
è necessario inviare al Servizio Veterinario - Area C, che agisce da tramite per la Regione Piemonte, l’Allegato 3 - Istanza di cambio di ragione sociale in uno stabilimento già riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009
c) Aggiornamento del decreto di riconoscimento nel caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva:
è necessario inviare al Servizio Veterinario - Area C, che agisce da tramite per la Regione Piemonte, l’Allegato 6 - Istanza di aggiornamento istanza di aggiornamento del decreto di riconoscimento nel caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del REG. CE 1069/2009
d) Modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che NON comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva:
è necessario inviare al Servizio Veterinario - Area C, che agisce da tramite per la Regione Piemonte, l’Allegato 7 - Istanza di aggiornamento istanza di aggiornamento del decreto di riconoscimento nel caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del REG. CE 1069/2009
e) Variazione della titolarità/legale rappresentanza dell’impresa, senza modifiche della ragione sociale:
è necessario inviare al Servizio Veterinario - Area C, che agisce da tramite per la Regione Piemonte, l’Allegato 8 - Comunicazione di variazione della titolarità/legale rappresentanza dell’impresa, senza modifiche della ragione sociale indicata nel decreto di riconoscimento ai sensi del Reg. CE/1069/2009
f) Cessazione di attività seguita da chiusura o dal trasferimento di titolarità (con o senza cambio di ragione sociale) dell’unità produttiva:
è necessario inviare al Servizio Veterinario - Area C, che agisce da tramite per la Regione Piemonte, l’Allegato 9 - Dichiarazione relativa alla cessazione di attività
g) Trasporto dei sottoprodotti di origine animale
l’operatore, al fine di ottenere l’autorizzazione al trasporto dei sottoprodotti o di prodotti derivati di origine animale, deve presentare specifica comunicazione (allegato T) al Servizio Veterinario - Area C per ogni singolo automezzo o contenitore riutilizzabile.
• Trasporto (stallatico, pollina, siero di latte, carcasse animali ...)
• Impianto Oleochimico
• Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art.36), ex impianti tecnici, quali:
Concerie
Attività di tassidermia
Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini
Lavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine
Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (Es. Uso di sangue per taratura degli strumenti)
Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca a fini diagnostici o istruttivi (art.17)
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione in deroga degli animali (impieghi speciali art 18)
Centri di raccolta (All. I punto 53 Reg. CE n.142/2011)
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici e medicinali (art. 33 - ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)
Commercio o utilizzo di fertilizzanti organici o ammendanti contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati
Cimiteri per animali da compagnia
Ai fini della registrazione l'operatore presenta al Servizio Veterinario - Area C una notifica utilizzando il modulo allegato R. La notifica deve essere presentata nei seguenti casi:
• l’apertura di una nuova attività
• il subingresso
• la variazione della ragione sociale
• la modifica o l’integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo o comunque delle condizioni di esercizio dell’attività precedentemente notificata
• la cessazione totale o parziale dell’attività
Telefono: 011 8212371
Fax: 011 8950074
Email: vetc.settimo@aslto4.piemonte.it
Telefono: 0123 301730
Fax: 0123 301728
Email: vetc.lanzo@aslto4.piemonte.it
Telefono: 0124 654186
Email: vetc.ivrea@aslto4.piemonte.it
Operatori del Settore Alimentare (OSA), Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP)
1) imprese alimentari di produzione, trasformazione, deposito, trasporto conto terzi e distribuzione di alimenti (compresa la vendita / somministrazione)
2) imprese soggette a riconoscimento regionale ai sensi del Regolamento CE n. 852/04 che svolgono attività di:
• produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi ed enzimi;
• produzione e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali;
• produzione di germogli.
3) feste e sagre in cui avviene la preparazione e/o la somministrazione di alimenti e bevande
4) centri estivi
Per le attività previste al punto 1
• inviare via PEC al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) i moduli “Scheda anagrafica” e “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004) – Allegato A della DGR”, seguendo le indicazioni di cui all’Allegato B della DGR. Il SUAP competente deve valutare la completezza della documentazione presentata ai sensi dell’art. 5, comma 4 del DPR 160/2010 e provvedere contestualmente a trasmetterla all’ASL per la registrazione. Si precisa che la modulistica di cui sopra è anche in possesso dei SUAP.
• In caso di avvio dell’attività o modifica della tipologia di attività: contemporaneamente alla presentazione della notifica al SUAP, inviare all’ASL territorialmente competente via PEC la “Comunicazione dei dati relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale” (Allegato 2 della DD) – esclusi coloro che producono esclusivamente prodotti primari
• In caso di negozi mobili utilizzati su aree pubbliche: contemporaneamente alla presentazione della notifica al SUAP competente per territorio ove si trova la sede legale della ditta o il luogo di ricovero del mezzo, inviare all’ASL territorialmente competente via PEC la “Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati su aree pubbliche per la vendita di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione e somministrazione” (Allegato 3 della DD)
• In caso di macchine erogatrici di latte crudo: l’OSA deve compilare e trasmettere al SUAP, oltre alla documentazione già citata, anche l’Allegato 4 "Comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici"; il SUAP dovrà trasmettere tale allegato anche al Comune
• In caso di commercializzazione dei funghi epigei spontanei: l’OSA deve compilare e trasmettere al SUAP, oltre alla documentazione già citata, anche l’Allegato 6 “Commercializzazione dei funghi epigei spontanei” ; il SUAP dovrà trasmettere tale allegato anche al Comune.
Situazioni particolari
• Automezzi utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari: NON è più obbligatoria la comunicazione all’ASL di tutti gli automezzi, è sufficiente notificare la ditta (vedere allegato 1 alla DD punto 2)
• “Casette dell’acqua”: è necessario che l’OSA trasmetta all’ASL via PEC, in contemporanea con la notifica presentata al SUAP, i dati relativi ad ubicazione e tipologia di ciascuna struttura, la planimetria della zona, il tracciato di derivazione della condotta di acquedotto, la descrizione dei sistemi di trattamento dell’acqua utilizzati
• Le aziende di allevamento che producono latte per il consumo umano a qualsiasi titolo, in caso di nuova registrazione, cambio di ragione sociale o cessazione di attività dovranno presentare al servizio veterinario Area C l’Allegato 7 - Modulo per la registrazione produzione primaria dell’attività di mungitura e la relazione tecnica per conferimento caseificio.
Per le attività previste al punto 2
• presentare l’istanza di riconoscimento/variazione significativa al riconoscimento (in bollo) – Allegati 5, 7, 8 alla DD - allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvede a trasmetterla all’ASL; quest’ultima, effettuati gli adempimenti di competenza, provvederà a trasmettere alla Regione la documentazione; il competente Settore regionale emetterà l’atto di riconoscimento dell’impresa che verrà trasmesso, tramite il SUAP, all’OSA, all’ASL, al Comune e al Ministero della Salute.
Per le attività previste al punto 3
Modulistica da inviare:
a. “Scheda anagrafica” approvata con DGR 20-5198 del 19.6.2017
b. “Segnalazione certificata di inizio attività per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande” di cui all’Accordo del 4/5/2017, approvata con DGR 20-5198 del 19.6.2017
c. “Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004)” di cui all’allegato A della DGR 28-5718 del 2.10.2017
d. ricevuta del versamento dei diritti sanitari
e. "Comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti/bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6, Reg. 852/2004) - tipologia A" allegato 2 alla DGR 19-7530 del 14.9.2018
f. "Comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti/bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6, Reg. 852/2004) - tipologia B" allegato 3 alla DGR 19-7530 del 14.9.2018
• per le attività che rivestono carattere imprenditoriale inviare la suddetta modulistica via PEC al SUAP territorialmente competente (ovvero il SUAP del Comune dove si svolge la manifestazione) almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione la notifica sanitaria
• per le attività che rivestono carattere non imprenditoriale (associazioni di volontariato, pro-loco, parrocchie, scuole etc) inviare la suddetta modulistica via PEC all’ASL e al Comune in cui si svolge la manifestazione
Per le attività previste al punto 4
E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2019 la D.D. 17 maggio 2019 n. 392 "Indicazioni operative per l'applicazione della DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017 ai Centri di vacanza per minori" che approva i seguenti allegati:
Allegato 1 - "Indicazioni operative per la notifica sanitaria delle attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti/pasti nei Centri di vacanza per minori";
Allegato 2 - "Comunicazione dei dati relativi al Centro di vacanza per minori al fine del controllo ufficiale (Reg. (CE) 852/04, Reg. (CE) 882/04)", da inviare direttamente al SIAN dell'ASL territorialmente competente (tramite pec o posta elettronica).
Modulistica da inviare: allegato 2
La tariffa forfettaria per la registrazione e per l’aggiornamento € 20,00 (come da tariffario di cui all'allegato2, sezione 8 del D. L.vo 32/2021) dovrà essere versata a partire dal 1 febbraio 2023 preferibilmente tramite bonifico bancario oppure conto corrente postale intestato ad ASL TO4:
• IBAN: IT87D0760101000000033388109 c/o Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Ivrea
• Conto Corrente Postale: 33388109